Tribunale, Sentenza T-485/18
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 febbraio 2020. — Compañía de Tranvías de la Coruña, SA contro Commissione europea. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti della Commissione relativi all’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione – Documenti provenienti da un terzo – Documenti promananti da uno Stato membro – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Diniego parziale di accesso – Diniego totale di accesso – Obbligo di motivazione – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali – Interesse pubblico prevalente. — Causa T-485/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale esamina il diniego, parziale e totale, di accesso a 27 documenti della Commissione, della Repubblica francese e della RATP relativi all’interpretazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1370/2007 in un contesto di procedimento giurisdizionale pendente. Conferma in larga parte l’applicazione dell’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali e respinge le censure di difetto di motivazione e di assenza di interesse pubblico prevalente. Accoglie però parzialmente il ricorso, annullando il diniego limitatamente ad alcuni passaggi non direttamente connessi alle questioni oggetto del contenzioso.
Accesso ai documenti della Commissione: portata dell’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali e diniego parziale di divulgazione di documenti connessi all’interpretazione del regolamento n. 1370/2007.
La questione giuridica
Se la Commissione potesse legittimamente negare, in tutto o in parte, l’accesso a documenti interni propri, a documenti provenienti dalla Repubblica francese e alla corrispondenza della RATP, invocando l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001; se la decisione fosse sufficientemente motivata; e se ricorresse un interesse pubblico prevalente idoneo a imporre la divulgazione.
Principio di diritto
L’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 consente di negare l’accesso a documenti interni o di terzi quando, al momento della decisione, esista un nesso pertinente con un procedimento giurisdizionale pendente tale da poter pregiudicare la parità delle armi, la serenità del giudizio o l’integrità del procedimento; ciò vale anche per procedimenti pregiudiziali e per documenti non redatti esclusivamente ai fini della causa, purché il rischio di pregiudizio sia concreto e ragionevolmente prevedibile. Il Tribunale annulla però il diniego parziale per alcuni passaggi non direttamente collegati alla controversia e conferma che il richiedente non può far valere un interesse individuale come interesse pubblico prevalente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Regolamento (CE) n. 1370/2007
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007
- Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007
Accesso ai documenti della Commissione relativi all’interpretazione del regolamento n. 1370/2007
La causa riguarda un ricorso di annullamento proposto da Compañía de Tranvías de la Coruña, SA contro la decisione della Commissione del 7 giugno 2018 che aveva negato, in tutto o in parte, l’accesso a documenti relativi al parere della Commissione sulla validità del contratto delle linee di metropolitana fino al 2039, in applicazione del regolamento n. 1049/2001.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente aveva chiesto l’accesso, in particolare, a documenti della DG Mobilità e trasporti, a corrispondenza con la Repubblica francese, con la RATP e con il servizio giuridico della Commissione, nonché ad altri documenti relativi all’applicazione del regolamento n. 1370/2007 e della normativa francese sui trasporti ferroviari. La Commissione aveva inizialmente concesso l’accesso parziale a 13 documenti e negato l’accesso a 14, poi, con decisione finale, aveva confermato il diniego totale o parziale per 27 documenti complessivi, invocando l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 per tutelare procedure giurisdizionali pendenti, in particolare le cause poi sfociate nella sentenza Mobit e Autolinee Toscane e nelle controversie RATP/Commissione.
Pretese delle parti
La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione e sosteneva che non vi fosse un nesso diretto tra i documenti richiesti e le cause pendenti, lamentando anche un difetto di motivazione e la mancata considerazione di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. La Commissione chiedeva il rigetto del ricorso.
Obbligo di motivazione
Il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione, fondato sull’articolo 296 TFUE e sull’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, è una formalità sostanziale e deve consentire al destinatario di comprendere la decisione e al giudice di controllarne la legittimità. Nel caso di specie, ritiene che la Commissione abbia indicato in modo sufficiente le ragioni del diniego, spiegando il collegamento tra i documenti richiesti e le questioni giuridiche oggetto dei procedimenti pendenti, sicché la censura di difetto di motivazione viene respinta.
Portata dell’eccezione per la tutela delle procedure giurisdizionali
Il Tribunale ribadisce che il regolamento n. 1049/2001 mira al più ampio accesso possibile, ma le eccezioni vanno interpretate restrittivamente. Per l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, il diniego è giustificato quando la divulgazione arrechi un pregiudizio concreto e prevedibile alla tutela delle procedure giurisdizionali, inclusi il principio della parità delle armi, la buona amministrazione della giustizia e l’integrità del procedimento. Tale tutela può riguardare sia documenti redatti per una specifica causa sia documenti interni o di contesto, purché al momento della decisione esista un nesso pertinente con un procedimento pendente dinanzi a un giudice dell’Unione o, in casi determinati, davanti a un giudice nazionale che sollevi questioni di interpretazione o validità del diritto dell’Unione.
Valutazione dei documenti provenienti dalla Commissione
Quanto ai documenti interni della Commissione, il Tribunale distingue tra:
- dieci documenti interamente negati, ritenuti effettivamente collegati all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007 nelle cause pendenti;
- dieci documenti per i quali era stato concesso solo un accesso parziale, anch’essi in larga parte riferiti alla medesima questione e quindi legittimamente sottratti alla divulgazione;
- alcuni passaggi soppressi in specifiche lettere della Commissione e del vicepresidente Kallas, che invece non riguardavano direttamente l’interpretazione della disposizione controversa.
Per la parte strettamente connessa al contenzioso, il Tribunale ritiene che la divulgazione avrebbe potuto creare pressioni esterne sulla Corte e alterare la parità delle armi, soprattutto perché avrebbe reso pubbliche posizioni interne della Commissione sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007. Tuttavia, per alcuni brani oscurati che non trattavano direttamente tali questioni, il diniego non è giustificato: in questa parte il ricorso è accolto.
Valutazione dei documenti provenienti dalla Repubblica francese
Per i documenti trasmessi dalle autorità francesi, il Tribunale applica l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001: uno Stato membro può opporsi alla divulgazione solo richiamando motivi riconducibili alle eccezioni del regolamento. La Commissione aveva verificato che la Francia si era opposta in modo motivato, sostenendo che i documenti erano strettamente connessi alle questioni giuridiche oggetto del procedimento pregiudiziale. Il Tribunale considera tale opposizione, prima facie, fondata e conferma il diniego di accesso a tali documenti.
Valutazione dei documenti provenienti dalla RATP
Anche per i documenti della RATP, il Tribunale riconosce il collegamento diretto con il giudizio pendente: la divulgazione delle lettere della RATP avrebbe potuto influenzare il contenzioso in corso e pregiudicare la parità delle armi. Inoltre, al momento della decisione impugnata, era pendente anche un contenzioso specifico davanti al Tribunale sulla divulgazione parziale di alcuni di quei documenti, il che rafforzava la necessità di tutela dell’integrità del procedimento giurisdizionale. Anche su questo punto la Commissione viene quindi ritenuta legittimata a negare l’accesso.
Interesse pubblico prevalente
Il Tribunale respinge la tesi secondo cui esisterebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. La ricorrente invocava essenzialmente il proprio interesse e quello di altri operatori a conoscere l’interpretazione della Commissione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007, nonché maggior certezza del diritto e non discriminazione. Il Tribunale osserva però che l’interesse individuale del richiedente non può essere considerato interesse pubblico prevalente e che l’interpretazione della Commissione non ha autorità vincolante, spettando alla Corte l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione. Pertanto, la ricorrente non dimostra un interesse pubblico superiore idoneo a prevalere sulla tutela del procedimento giurisdizionale.
Decisione e dispositivo
Il ricorso viene accolto solo in parte: il Tribunale annulla la decisione della Commissione limitatamente ai passaggi, diversi dai dati personali, soppressi nella lettera del 25 ottobre 2010 della Commissione alle autorità francesi e nelle lettere del 27 luglio 2012 e del 5 giugno 2013 del vicepresidente Kallas alla RATP. Per il resto, il ricorso è respinto. Le spese vengono ripartite in parte a carico della Commissione e in parte della ricorrente, con soccombenza prevalente di quest’ultima.
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