Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-89/19

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 febbraio 2020. — Rieco SpA contro Comune di Lanciano e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 12, paragrafo 3 – Normativa nazionale che favorisce l’aggiudicazione di appalti pubblici a discapito dei contratti in house – Libertà degli Stati membri di scegliere la modalità di prestazione dei servizi – Limiti – Normativa nazionale che esclude la possibilità per un’amministrazione aggiudicatrice di acquisire, nel capitale di un organismo detenuto da amministrazioni aggiudicatrici, partecipazioni che sono inidonee a garantire il controllo di tale organismo o un potere di veto. — Cause riunite C-89/19 – C-91/19

Giurisprudenza europea62019CO0089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata ex articolo 99 del regolamento di procedura, ha risposto a due questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato in controversie relative all’affidamento diretto del servizio di igiene urbana a Ecolan SpA. Ha escluso che l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 impedisca una disciplina nazionale più restrittiva sugli affidamenti in house o vieti limiti nazionali all’acquisizione di partecipazioni in società pluripartecipate. La pronuncia ribadisce la libertà degli Stati membri di scegliere, in via preventiva, la modalità di organizzazione dei servizi pubblici, nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione.

Appalti pubblici e affidamenti in house: compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che subordina l’in house a condizioni più restrittive e limita l’acquisizione di quote in organismi pluripartecipati

La questione giuridica

Se l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 osti: 1) a una normativa nazionale che pone gli affidamenti in house in posizione subordinata ed eccezionale rispetto alla gara, consentendoli solo in caso di fallimento del mercato e imponendo una motivazione specifica sui vantaggi per la collettività; 2) a una normativa nazionale che impedisce a un’amministrazione aggiudicatrice di acquisire quote di capitale in un organismo partecipato da altre amministrazioni, quando tali quote non conferiscono controllo o veto ma servirebbero a ottenere in futuro il controllo congiunto e quindi la possibilità di affidamenti diretti.

Principio di diritto

L’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 non osta a una normativa nazionale che, nell’ambito della libertà degli Stati membri di organizzare la prestazione dei servizi, subordini l’affidamento in house all’impossibilità di ricorrere all’appalto e alla dimostrazione dei vantaggi per la collettività, purché la scelta della modalità di gestione avvenga nel rispetto dei principi del TFUE; parimenti, tale disposizione non disciplina le condizioni di acquisizione di partecipazioni nel capitale di un ente pluripartecipato e quindi non vieta una norma nazionale che impedisca acquisizioni di quote prive di controllo o veto finalizzate a ottenere successivamente il controllo congiunto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE
  • Direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 99
  • Legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 34, comma 20
  • Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articoli 5, 16 e 192
  • Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, articoli 4 e 16

Appalti pubblici e affidamenti in house: limiti nazionali e controllo congiunto

L’ordinanza riguarda tre rinvii pregiudiziali del Consiglio di Stato italiano in controversie sull’affidamento diretto del servizio di igiene urbana a Ecolan SpA. La Corte è intervenuta con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo che le risposte fossero chiaramente desumibili dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza Irgita.

Fatti e procedimento principale

Ecolan SpA è una società in house il cui capitale è detenuto da diversi enti pubblici della provincia di Chieti. Nei procedimenti principali, Rieco SpA, operatore economico interessato alla gestione del servizio tramite gara, ha impugnato gli affidamenti diretti disposti da alcuni comuni abruzzesi in favore di Ecolan.

Nel procedimento C-89/19, il Comune di Lanciano aveva affidato direttamente a Ecolan il servizio di igiene urbana, comprensivo della gestione dei centri di raccolta e riuso dei rifiuti. La società ricorrente ha contestato sia la mancata valutazione della congruità dell’in house, sia la compatibilità della struttura societaria di Ecolan con i requisiti del controllo analogo congiunto.

Il Consiglio di Stato ha poi chiarito che le cause C-90/19 e C-91/19 presentavano una situazione sostanzialmente identica.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato in particolare l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, che disciplina gli appalti affidati a persone giuridiche controllate congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici. La disposizione richiede, tra l’altro:

  • il controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  • oltre l’80% di attività svolte in favore delle amministrazioni controllanti o di soggetti da esse controllati;
  • l’assenza di partecipazione diretta di capitali privati, salvo eccezioni di legge prive di controllo, veto o influenza determinante.

Sono stati richiamati anche i considerando 1, 5, 31 e 32 della direttiva 2014/24, nonché l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE sulla libertà delle autorità pubbliche di organizzare i propri servizi. Sul piano interno, erano rilevanti l’articolo 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici e l’articolo 4 del decreto legislativo n. 175/2016.

Prima questione: disciplina nazionale più restrittiva sull’in house

Il Consiglio di Stato chiedeva se il diritto UE ostasse a una norma nazionale che trattasse l’in house come opzione subordinata ed eccezionale, consentendolo solo in caso di impossibilità di ricorrere alla gara e imponendo una motivazione specifica sui benefici per la collettività.

La Corte ha risposto negativamente. Richiamando la sentenza Irgita, ha ricordato che la direttiva 2014/24 coordina le procedure di aggiudicazione sopra soglia, ma non obbliga gli Stati membri né a esternalizzare i servizi né a ricorrere a un’operazione interna. La scelta tra gestione interna e affidamento esterno avviene in una fase anteriore rispetto alla procedura di aggiudicazione e resta, in linea di principio, nella libertà organizzativa degli Stati membri.

Tale libertà, tuttavia, non è assoluta: deve essere esercitata nel rispetto dei principi del TFUE, in particolare parità di trattamento, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità e trasparenza. Su questa base, la Corte ha confermato che una normativa nazionale può subordinare l’in house all’impossibilità di ricorrere all’appalto e alla dimostrazione dei vantaggi per la collettività connessi a tale scelta.

Seconda questione: limiti all’acquisizione di partecipazioni in organismi pluripartecipati

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 12, paragrafo 3, osti a una norma nazionale che impedisce a un’amministrazione aggiudicatrice di acquisire quote di capitale in un ente partecipato da altre amministrazioni, quando tali quote non attribuiscono controllo o veto ma mirano a consentire in futuro il controllo congiunto e quindi affidamenti diretti.

La Corte ha escluso anche questa incompatibilità. Ha osservato che l’articolo 12, paragrafo 3, disciplina solo le condizioni alle quali una amministrazione che esercita già un controllo congiunto può affidare un appalto senza applicare la direttiva. La disposizione non contiene invece alcuna regola sulle modalità di acquisizione delle partecipazioni nel capitale della società partecipata.

Ne consegue che una normativa nazionale che impedisca l’acquisto di quote prive di controllo o potere di veto, anche se finalizzato a ottenere successivamente una posizione di controllo congiunto, non è contrastante con l’articolo 12, paragrafo 3.

Decisione e portata pratica

La Corte ha dunque dichiarato che:

  • l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 non osta a una disciplina nazionale che renda l’in house subordinato alla mancata possibilità di appaltare e ai vantaggi per la collettività;
  • la medesima disposizione non osta a una disciplina nazionale che vieti l’acquisizione di partecipazioni non idonee a conferire controllo o veto in una società pluripartecipata.

La pronuncia conferma, in sostanza, che la direttiva sugli appalti non impone agli Stati membri di privilegiare l’in house, ma neppure impedisce loro di imporre condizioni interne più severe, purché rispettino i principi fondamentali del diritto dell’Unione e non alterino il perimetro applicativo della direttiva stessa.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciaffidamenti in housecontrollo congiuntosocietà partecipate pubblicheservizi pubblici locali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.