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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-573/18

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2020 (Estratti). — Hickies, Inc. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di una stringa per calzature – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo ‑ Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Tutela di un diritto relativo a un disegno o modello anteriore – Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. — Causa T-573/18

Giurisprudenza europea62018TJ0573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Hickies contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato la registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una stringa per calzature. La Corte ritiene che la forma, pur eventualmente nuova o oggetto di tutela come disegno o modello, non sia sufficiente a indicare l’origine commerciale dei prodotti interessati. Restano dunque fermi il rigetto della registrazione e la condanna alle spese della ricorrente.

Registrazione come marchio UE tridimensionale della forma di una stringa per calzature: assenza di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

La questione giuridica

Se la forma tridimensionale di una stringa per calzature, presentata come marchio dell’Unione europea per prodotti della classe 26, sia idonea a distinguere l’origine commerciale dei prodotti o debba essere respinta per assenza di carattere distintivo; e se gli elementi invocati dalla ricorrente, in particolare la novità del prodotto, la tutela di disegni o modelli anteriori, i siti web prodotti e i premi di design, possano incidere su tale valutazione.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che una forma tridimensionale può essere registrata come marchio UE solo se, al di là dell’eventuale novità o qualità estetica del prodotto, essa è idonea a svolgere la funzione essenziale di indicazione dell’origine commerciale; la mera novità della forma, la tutela di un disegno o modello anteriore, l’esistenza di prodotti simili sul mercato o i premi di design non bastano a dimostrare il carattere distintivo. Nel caso di specie, la forma della stringa per calzature non presenta un carattere distintivo sufficiente per i prodotti contestati, sicché il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi

Forma tridimensionale di una stringa per calzature come marchio UE

La sentenza riguarda un ricorso diretto proposto dalla Hickies, Inc. contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 giugno 2018, in materia di registrazione come marchio dell’Unione europea di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una stringa per calzature. Il Tribunale esamina in particolare se tale forma sia dotata di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva presentato il 5 luglio 2017 una domanda di registrazione per prodotti della classe 26, tra cui:

  • stringhe per calzature;
  • ornamenti in plastica per calzature;
  • guarnizioni per calzature;
  • accessori per abbigliamento, articoli per cucire e articoli per decorazioni in tessuto;
  • occhielli per calzature;
  • fibbie per scarpe;
  • ganci per calzature;
  • fibbie per calzature.

L’esaminatrice aveva contestato il difetto di carattere distintivo e, con decisione del 19 ottobre 2017, aveva respinto la domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La commissione di ricorso, con decisione del 28 giugno 2018, aveva parzialmente accolto il ricorso amministrativo, annullando il rigetto per gli occhielli per calzature e i ganci per calzature, ma confermando il diniego per gli altri prodotti, ritenendo che il segno fosse privo di carattere distintivo per tali prodotti.

Motivo di ricorso

Dinanzi al Tribunale la Hickies deduce un motivo unico, sostanzialmente fondato sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La ricorrente sostiene, in sintesi, che:

  • il segno non rappresenterebbe un sistema di chiusura tradizionale, ma un sistema nuovo e significativamente diverso dagli usi del settore;
  • la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto del fatto che la domanda mirava a proteggere non solo le stringhe per calzature, ma anche gli altri prodotti elencati;
  • gli esempi tratti da siti web, prodotti dall’EUIPO, non dimostrerebbero la mancanza di distintività;
  • la forma sarebbe nuova e collegata a un prodotto presentato come innovativo;
  • la tutela di due disegni o modelli dell’Unione europea e i premi di design confermerebbero il valore distintivo della forma.

Normativa e criterio applicato

Il Tribunale richiama il quadro del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), che esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Viene anche ricordato che la domanda è stata presentata nel contesto della transizione dal regolamento (CE) n. 207/2009 al regolamento 2017/1001.

Ragionamento del Tribunale sul carattere distintivo

Il Tribunale osserva anzitutto che il segno richiesto è un marchio tridimensionale raffigurato in quattro immagini sotto diverse angolazioni. Dalla rappresentazione emerge un laccio con un occhiello a un’estremità e un bottone all’altra, destinati a essere inseriti uno nell’altro per chiudere il laccio; non è invece indicato il materiale del cordoncino.

Nel valutare il carattere distintivo, il Tribunale segue la logica secondo cui un segno tridimensionale deve essere idoneo a svolgere la funzione essenziale del marchio, cioè indicare l’origine commerciale dei prodotti. In questa prospettiva, il fatto che una forma sia nuova o si discosti dagli usi del settore non basta, di per sé, a renderla distintiva. Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la valutazione della distintività non si basa sull’originalità o sulla mera non diffusione del segno nel settore interessato.

Elementi invocati dalla ricorrente e loro irrilevanza

Il Tribunale respinge gli argomenti della ricorrente fondati su elementi esterni alla funzione distintiva del marchio:

  • i link e i siti web richiamati dall’EUIPO restano rilevanti come indizi dell’esistenza sul mercato dell’Unione di forme simili a quella richiesta, anche se si trattasse di piattaforme online o di possibili canali usati da contraffattori;
  • l’eventuale novità del prodotto non implica automaticamente la distintività del segno;
  • la tutela di disegni o modelli dell’Unione europea non è decisiva, perché i criteri di protezione del disegno o modello e del marchio sono diversi: il primo tutela novità e carattere individuale, il secondo richiede capacità distintiva come indicazione di origine;
  • i premi di design non provano che il pubblico di riferimento percepisca la forma come indicatore di provenienza commerciale, potendo tali riconoscimenti valorizzare differenze minime apprezzate da esperti, ma non necessariamente dal consumatore medio.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha errato nel ritenere priva di carattere distintivo la forma tridimensionale contestata per i prodotti in questione. Il ricorso è quindi respinto integralmente e la Hickies, Inc. è condannata alle spese.

Principio affermato

La sola novità di una forma tridimensionale, o la sua protezione come disegno o modello, non basta a conferirle carattere distintivo quale marchio dell’Unione europea: occorre che il pubblico pertinente possa percepirla come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti. In mancanza di tale capacità, la registrazione deve essere negata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeasegni tridimensionalicarattere distintivodisegni e modelliproprietà intellettuale

Testo integrale

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