Corte di giustizia, Ordinanza C-11/19
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 febbraio 2020. — Azienda ULSS n. 6 Euganea contro Pia Opera Croce Verde Padova. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera h) – Articolo 12, paragrafo 4 – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli – Organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro – Servizio di trasporto sanitario ordinario e di urgenza – Normativa regionale che impone in via prioritaria di ricorrere a un partenariato tra amministrazioni aggiudicatrici – Libertà degli Stati membri di scegliere la modalità di prestazione dei servizi – Limiti – Obbligo di motivazione. — Causa C-11/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in forma di ordinanza motivata, ha chiarito che gli Stati membri mantengono la libertà di organizzare la prestazione dei servizi sanitari e possono privilegiare il partenariato tra amministrazioni aggiudicatrici rispetto alla gara. Tale libertà incontra però il limite dei principi fondamentali del diritto UE, che devono essere rispettati nella scelta preventiva della modalità di affidamento. È quindi compatibile con la direttiva 2014/24 una normativa regionale che renda la gara sussidiaria e che richieda di motivare il ricorso alla procedura competitiva.
Appalti per il trasporto sanitario ordinario: la direttiva 2014/24 non impedisce a una normativa regionale di preferire il partenariato pubblico-pubblico e di subordinare la gara alla mancata praticabilità di tale soluzione, imponendo anche una motivazione della scelta.
La questione giuridica
Se l’articolo 10, lettera h), e l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 ostino a una normativa regionale che: 1) rende subordinata l’aggiudicazione mediante gara alla mancata possibilità di garantire il servizio tramite un partenariato tra amministrazioni aggiudicatrici; 2) impone alla stazione appaltante di motivare la scelta di ricorrere alla gara invece che all’affidamento diretto in convenzione con un’altra amministrazione aggiudicatrice.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che l’articolo 10, lettera h), e l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 non ostano a una normativa regionale che, per il servizio di trasporto sanitario ordinario, subordina il ricorso alla gara alla circostanza che un partenariato tra enti del settore pubblico non consenta di garantire il servizio, purché la scelta preventiva della modalità di prestazione rispetti i principi di parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza. La Corte ha inoltre dichiarato che il diritto dell’Unione non osta a una disciplina che impone alla stazione appaltante di motivare la scelta di affidare il servizio mediante gara anziché tramite convenzione diretta con un’altra amministrazione aggiudicatrice.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 10, lettera h), direttiva 2014/24/UE
- Articolo 12, paragrafo 4, direttiva 2014/24/UE
- Considerando 5 direttiva 2014/24/UE
- Considerando 28 direttiva 2014/24/UE
- Considerando 31 direttiva 2014/24/UE
- Considerando 33 direttiva 2014/24/UE
- Articoli 74-77 direttiva 2014/24/UE
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 99
- Articolo 2, paragrafo 1, punto 4, direttiva 2014/24/UE
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 5, comma 6
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 17, comma 1, lettera h)
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 57
- Legge regionale Veneto n. 26/2012, articoli 1, 2, 4 e 5
Trasporto sanitario ordinario e partenariato pubblico-pubblico
L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (Italia) in materia di appalti pubblici per il servizio di trasporto sanitario di pazienti in ambulanza ed emodializzati. La Corte è chiamata a interpretare la direttiva 2014/24/UE, in particolare l’articolo 10, lettera h), e l’articolo 12, paragrafo 4, alla luce della normativa regionale veneta che disciplina il sistema del trasporto sanitario di soccorso ed emergenza e la priorità del convenzionamento con soggetti accreditati.
Fatti e procedimento principale
Nel 2017 l’AULSS n. 6 Euganea aveva bandito una gara per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario di pazienti in ambulanza ed emodializzati per cinque anni, con opzione di un ulteriore anno. La Pia Opera Croce Verde Padova aveva impugnato la scelta di ricorrere alla gara sostenendo che, quando ricorrono le condizioni del partenariato tra enti pubblici, la legge regionale n. 26/2012 imporrebbe un affidamento diretto mediante convenzione, senza necessità di gara.
Il giudice del rinvio ha rilevato che la disciplina regionale prevede, per il trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, l’uso prioritario di soggetti iscritti in un elenco regionale e, solo in via residuale, il ricorso a procedure ad evidenza pubblica. Ha tuttavia dubitato della compatibilità con il diritto UE di una norma che, per servizi diversi dall’emergenza, renda la gara subordinata alla mancata praticabilità del partenariato pubblico-pubblico e che richieda anche una motivazione espressa della scelta di non ricorrere alla convenzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- il considerando 5 della direttiva 2014/24, che afferma che nessuna disposizione della direttiva obbliga gli Stati membri a esternalizzare i servizi;
- il considerando 28, che esclude dall’ambito della direttiva taluni servizi di emergenza prestati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, ma precisa che i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza non sono esclusi, salvo i casi di trasporto di pazienti in ambulanza soggetti al regime alleggerito;
- il considerando 31 e il considerando 33, dedicati rispettivamente alla cooperazione tra enti del settore pubblico e alla possibilità di fornire congiuntamente servizi pubblici;
- l’articolo 10, lettera h), che esclude alcuni servizi di difesa civile, protezione civile e prevenzione dei pericoli prestati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, inclusi i servizi di ambulanza, tranne il trasporto di pazienti in ambulanza;
- l’articolo 12, paragrafo 4, che disciplina i contratti conclusi esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici e i presupposti del partenariato pubblico-pubblico.
Vengono inoltre richiamate le disposizioni italiane rilevanti, tra cui l’articolo 15 della legge n. 241/1990, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 50/2016, l’articolo 17, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, l’articolo 57 del decreto legislativo n. 117/2017 e gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale veneta n. 26/2012.
Ragionamento della Corte
La Corte applica la giurisprudenza della sentenza Irgita, secondo cui la direttiva 2014/24 coordina le procedure di appalto, ma non obbliga gli Stati membri a ricorrere né a un appalto pubblico né a un’operazione interna quando sussistano le condizioni previste dalla direttiva stessa. La scelta del modello organizzativo della prestazione del servizio avviene in una fase anteriore e resta, in linea di principio, nella sfera di libertà degli Stati membri.
Tale libertà, tuttavia, non è assoluta: deve essere esercitata nel rispetto dei principi del Trattato FUE e dei principi generali di parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza. Su questa base la Corte afferma che gli Stati membri possono anche subordinare l’aggiudicazione mediante gara alla circostanza che non sia possibile concludere un partenariato tra amministrazioni aggiudicatrici conforme all’articolo 12, paragrafo 4.
La Corte osserva inoltre che, nel caso dei servizi di difesa civile, protezione civile e prevenzione dei pericoli, gli Stati membri possono privilegiare, entro i limiti dell’articolo 10, lettera h), l’affidamento a organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, oppure il regime alleggerito previsto per i servizi sociali e altri servizi specifici. In tale contesto, il trasporto sanitario ordinario può essere disciplinato in modo da attribuire priorità al convenzionamento, purché ciò non violi i principi fondamentali del diritto UE.
Quanto alla seconda questione, la Corte ritiene coerente con tale assetto la previsione regionale che obblighi la stazione appaltante a giustificare il ricorso alla gara anziché alla convenzione diretta. Se la gara è concepita come soluzione sussidiaria e derogatoria, è legittimo richiedere che l’amministrazione dimostri il mancato ricorrere delle condizioni del partenariato pubblico-pubblico.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 10, lettera h), e l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24:
- non ostano a una normativa regionale che subordina l’aggiudicazione di un appalto pubblico alla condizione che un partenariato tra enti del settore pubblico non consenta di garantire il servizio di trasporto sanitario ordinario, purché la scelta preventiva della modalità di prestazione rispetti i principi di parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza;
- non ostano a una normativa regionale che impone all’amministrazione aggiudicatrice di motivare la scelta di aggiudicare il servizio mediante gara anziché mediante convenzione conclusa con un’altra amministrazione aggiudicatrice.
Principi utili per la prassi
Per il professionista, la pronuncia conferma che la direttiva appalti non espropria gli Stati membri della facoltà di organizzare in via prioritaria il servizio pubblico mediante cooperazione tra enti o convenzionamento, ma impone che la scelta sia effettuata in modo trasparente e non discriminatorio. In concreto, una disciplina regionale può prevedere la gara come rimedio residuale e può pretendere una motivazione specifica quando si opta per il mercato anziché per la cooperazione pubblico-pubblico.
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