Sentenza n. 1949/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell’amministrazione regionale sull’istanza di VIA per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dalla Regione Siciliana, dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e dalla Commissione tecnica specialistica per le valutazioni ambientali in relazione all’istanza, presentata nel febbraio 2024 e integrata nel marzo 2024, volta al rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto fotovoltaico nel Comune di Modica. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha adottato un decreto con cui ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il provvedimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della società ricorrente è stata soddisfatta nel corso del giudizio mediante l’adozione del decreto regionale recante giudizio positivo di compatibilità ambientale. Il giudice ha tuttavia condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre rimborso delle spese forfettarie, CPA e IVA, poiché l’inerzia amministrativa è stata superata solo dopo la proposizione del giudizio. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disposizioni richiamate come fondamento del ricorso avverso l’inerzia della pubblica amministrazione.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disposizione indicata quale base normativa dell’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa della parte ricorrente è soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 2, comma 2, d.m. 55/2014
Richiamato per il rimborso delle spese forfettarie riconosciute alla società ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese di lite quando l’inerzia è stata superata soltanto dopo la proposizione del ricorso; in tal caso le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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