Sentenza n. 1589/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale Ordinario di Catanzaro, recante la condanna del Comune al pagamento di somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 434/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Catanzaro, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione e notificato munito di formula esecutiva. Il decreto ingiuntivo aveva condannato il Comune al pagamento di euro 30.963,16, oltre interessi, nonché delle spese della procedura monitoria. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo. Il Comune non si è costituito e non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.: il decreto ingiuntivo era passato in giudicato, l'amministrazione era obbligata ad adempiere integralmente e non risultava dimostrata l'esecuzione del titolo. Il Comune di Badolato è stato dichiarato obbligato a pagare le somme indicate nel decreto, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia successiva, è stato nominato commissario ad acta il Segretario comunale di Soverato, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte ricorrente e con ulteriori 60 giorni per provvedere. Il compenso del commissario, da liquidarsi con separato decreto, è posto a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.033,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e ulteriori spese documentate necessarie per l'instaurazione del giudizio, escluse le spese di precetto.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi; nel caso concreto, il giudice ha ritenuto integrati i presupposti per ordinare al Comune l'adempimento e per nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 114 c.p.a.
È la disposizione processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza; il giudice ne ha fatto applicazione disponendo l'esecuzione del titolo e la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivamente esecutivo e azionabile nei confronti di una pubblica amministrazione.
- La pubblica amministrazione destinataria di un titolo giudiziario esecutivo ha l'obbligo di adempiere integralmente alla pretesa accertata, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale; in mancanza di tale prova e in presenza di un titolo esecutivo non adempiuto, il ricorso deve essere accolto.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- Le spese del giudizio di ottemperanza e quelle eventualmente derivanti dall'intervento del commissario ad acta possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
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