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Ordinanza

Ordinanza n. 232/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Commissario ad acta n. 4 del 2 febbraio 2026, nella parte in cui sospende la rete di laboratori privati accreditati e subordina l’eventuale contrattualizzazione alla definizione espressa del procedimento di rinnovo dell’accreditamento istituzionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto commissariale che disponeva la sospensione della rete assistenziale denominata “Multimed Network” nelle more della definizione del procedimento di rinnovo dell’accreditamento istituzionale, subordinando ogni eventuale rapporto contrattuale con l’ASP competente alla conclusione espressa di tale procedimento. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha concesso una misura cautelare di sospensione. Ha rilevato che il provvedimento impugnato ha natura interinale e che la sospensione cautelare richiesta avrebbe limitata utilità pratica, anche in considerazione del preannunciato diniego di rinnovo dell’accreditamento. Il Collegio ha ritenuto opportuno attendere l’adozione del provvedimento finale espresso sul procedimento di rinnovo dell’accreditamento, quale presupposto necessario per la stabilizzazione dei rapporti con il Servizio sanitario regionale. Ha quindi ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la sollecita definizione del merito e, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2027 per la trattazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente al giudice, nell’ambito della fase cautelare, di fissare con sollecitudine la discussione del merito quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una rapida definizione della controversia.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento impugnato ha natura interinale e la sua sospensione produrrebbe un’utilità pratica limitata, il giudice può non concedere la misura cautelare e attendere la definizione del procedimento amministrativo presupposto o l’adozione del provvedimento finale.
  • La sospensione cautelare di un atto interinale può risultare inidonea a soddisfare concretamente l’interesse del ricorrente se è imminente l’adozione di un provvedimento finale destinato a stabilizzare o definire la relativa posizione amministrativa.
  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, anziché attraverso la sospensione dell’atto impugnato, quando la rapida decisione della causa rappresenti una tutela più utile ed effettiva.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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