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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4607/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La persona offesa ha impugnato l'ordinanza del GIP del 10/07/2019 che aveva sospeso il procedimento e disposto la messa alla prova nei confronti di PELLIGRA FILIPPO (reato ex art. 642 c.p.). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge (in particolare artt. 464-quater e 127 c.p.p., con riferimento all'art. 178 lett. e) c.p.p.), sostenendo di non essere stata regolarmente avvertita della celebrazione dell'udienza camerale dalla quale è derivata la sospensione del processo e la messa alla prova; la notizia del provvedimento sarebbe stata avuta solo informalmente e successivamente, sicché la parte ha depositato memorie chiedendo l'annullamento o "autocorrezione" dell'ordinanza per mancata citazione della persona offesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto applicabile il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p. per i provvedimenti pronunciati in camera di consiglio; tale termine decorre dalla data di notifica dell'avviso di deposito ovvero dalla data in cui la parte ha avuto conoscenza del provvedimento. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la ricorrente avesse piena conoscenza del provvedimento almeno dal 24/04/2021 (data delle memorie ex art. 121 c.p.p. nelle quali la ricorrente si era già attivata), per cui il termine per proporre ricorso era scaduto il 09/05/2021. Il ricorso depositato il 18/05/2021 è stato quindi dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma che individua il reato contestato all'imputato (rilevante solo come oggetto del procedimento cui si riferisce l'ordinanza impugnata)

  • art. 464-quater c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma procedurale violata in relazione alla celebrazione dell'udienza camerale e alla comunicazione degli atti; la Corte non è entrata nel merito della presunta violazione poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento agli obblighi di comunicazione e partecipazione delle parti; anche questa doglianza è rimasta inedita a causa dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 178 lett. e) c.p.p.

    art. 178, lett. e) c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale norma generica di rinvio per le notifiche/avvisi relativi al procedimento camerale; la Corte ha valutato la decorrenza del termine di impugnazione in base all'effettiva conoscenza

  • art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.

    art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Norma centrale applicata dalla Corte: stabilisce il termine di 15 giorni per proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti pronunciati in camera di consiglio; il termine decorre dalla notifica dell'avviso di deposito o dalla data in cui la parte ha avuto conoscenza del provvedimento

  • art. 121 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle memorie depositate dalla parte; la presentazione di memorie informative è stata ritenuta indice di conoscenza del provvedimento e ha determinato il dies a quo per il calcolo del termine di impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al versamento di una somma a titolo di ammenda quando il ricorso è inammissibile per colpa della parte; la Corte ha applicato tale disposizione e disposto il pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il termine per proporre ricorso per cassazione contro provvedimenti pronunciati in camera di consiglio è perentorio (15 giorni) e decorre dalla notifica dell'avviso di deposito o, in mancanza, dalla data in cui la parte ha effettiva conoscenza del provvedimento.
  • La presentazione di memorie o atti che dimostrino conoscenza del contenuto del provvedimento può essere valutata come momento da cui decorre il termine per impugnare; pertanto l'effettiva conoscenza, anche informale o indiretta, può far scattare il dies a quo.
  • Se il ricorso è proposto oltre il termine senza giustificato motivo, esso è inammissibile e la parte può essere condannata al pagamento delle spese e, in presenza di responsabilità, a una somma a titolo di ammenda ex art. 616 c.p.p.
  • Nel caso di contestazioni sulla mancata notifica della celebrazione dell'udienza camerale o sulla regolarità della partecipazione: la parte deve agire tempestivamente (eventualmente chiedendo l'annullamento o la declaratoria di nullità) e, soprattutto, deve monitorare le comunicazioni processuali per non perdere i termini di impugnazione.
  • In presenza di incertezze sulla data di conoscenza del provvedimento, è consigliabile adottare misure conservative (es. deposito del ricorso entro il termine sommariamente calcolato) e conservare ogni prova della data in cui si è avuta conoscenza effettiva.

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