Sentenza del 07/06/2017 n. 2529 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Redditi soggetti a tassazione separata - Comunicazione Liquidazione - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'omessa comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione di una maggiore imposta derivante da controlli automatici effettuati ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, relativamente a redditi soggetti a tassazione separata. Il contribuente ha contestato la validità dell'iscrizione a ruolo, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto previamente comunicare l'esito della liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 412, della legge 311/2004.
La decisione
È stato affermato che l'esito dell'attività di liquidazione della maggiore imposta relativa a redditi soggetti a tassazione separata deve essere comunicato al contribuente. L'omissione di tale comunicazione comporta la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo. La contestazione del contribuente è quindi stata accolta e l'operato dell'Amministrazione finanziaria è stato ritenuto invalido per mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973
Disciplina i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e la conseguente liquidazione delle imposte dovute. Nel caso esaminato, la disposizione è stata applicata anche alla determinazione di maggiore imposta relativa a redditi soggetti a tassazione separata.
Art. 1, comma 412, della legge 311/2004
Impone la comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione relativa a redditi soggetti a tassazione separata. Tale comunicazione costituisce un adempimento necessario, la cui omissione determina la nullità dell'iscrizione a ruolo.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria liquida automaticamente una maggiore imposta relativa a redditi soggetti a tassazione separata, deve comunicare preventivamente al contribuente l'esito della liquidazione.
- L'obbligo di comunicazione non è meramente informativo o facoltativo: la sua omissione può compromettere la validità dell'iscrizione a ruolo.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare se ha ricevuto la comunicazione prevista dalla legge prima della notifica della cartella o dell'iscrizione a ruolo.
- La mancata comunicazione può costituire un vizio autonomo da far valere per contestare l'atto, anche quando la maggiore imposta derivi da controlli automatici e non da un accertamento ordinario.
- La nullità riguarda l'iscrizione a ruolo conseguente all'omissione dell'adempimento comunicativo previsto per questo specifico tipo di redditi.
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