Sentenza n. 5263/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento dell’ordine di sottoporsi a visita medica, ex art. 119 c. 4 codice della strada, del Prefetto della Provincia di Roma, in data 26.05.2025, notificato al ricorrente con Ordinanza prot. n. -OMISSIS-. A.S.A./8, con la quale si decretava la sospensione in via cautelare della patente di guida del deducente per mesi sei;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine prefettizio di sottoposizione a visita medica e sospensione cautelare della patente di guida per sei mesi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio adottato ai sensi degli artt. 119, comma 4, 128 e 186 del codice della strada, deducendo violazione dell'obbligo di motivazione e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse indicato le ragioni concrete del dubbio sulla persistenza della propria idoneità psicofisica alla guida, limitandosi a richiamare il sinistro stradale e il tasso alcolemico, pari a 0,80 g/l alla prima prova e 0,67 g/l alla seconda, rientrante nella prima fascia. Secondo il ricorrente, tali elementi costituivano soltanto i presupposti per l'esercizio del potere prefettizio e non erano sufficienti, senza un iter valutativo esplicito, univoco e puntuale, a giustificare la revisione della patente. Ha inoltre dedotto l'assenza di istruttoria, lamentando che il Prefetto non avesse considerato la dichiarazione resa alla Polizia locale con cui egli aveva contestato ogni responsabilità nella causazione del sinistro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la revisione della patente prevista dall'art. 128 del codice della strada come misura amministrativa cautelare e preventiva, priva di natura sanzionatoria, finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti fisici, psichici o tecnici necessari alla guida e a tutelare la sicurezza della circolazione. L'esercizio del potere non richiede l'accertamento definitivo di una responsabilità civile, penale o amministrativa, né la definitività della contestazione dell'illecito, ma soltanto un episodio idoneo a fondare un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità alla guida. Nel caso concreto, il sinistro stradale e l'accertata violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a), e comma 2-bis, del codice della strada, accompagnata dai risultati dell'alcoltest, costituivano un quadro fattuale sufficiente a motivare l'ordine di sottoposizione a visita medica. Il giudice ha quindi ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento e insussistente il dedotto difetto di istruttoria, rilevando che la contestazione della responsabilità per il sinistro non escludeva il ragionevole dubbio posto a fondamento della revisione. È stata valorizzata la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992
Consente di disporre la sottoposizione a visita medica nell'ambito della verifica dei requisiti di idoneità alla guida.
art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992
Attribuisce il potere di disporre la revisione della patente quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici o tecnici; il potere ha natura preventiva e non sanzionatoria.
art. 128, comma 2, d.lgs. 285/1992
Subordina la cessazione della sospensione alla produzione della certificazione medica richiesta.
art. 186, comma 2, lett. a), d.lgs. 285/1992
La violazione accertata, relativa alla guida con tasso alcolemico nella prima fascia, è stata ritenuta elemento idoneo a fondare il ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica alla guida.
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 285/1992
La circostanza dell'incidente stradale connesso alla violazione è stata valorizzata quale ulteriore elemento del quadro indiziario.
art. 218 d.lgs. 285/1992
Richiamato quale base normativa della sospensione cautelare della patente disposta dal Prefetto.
Massime di principio
- La revisione della patente prevista dall'art. 128 del codice della strada è una misura cautelare e preventiva, non una sanzione amministrativa, diretta a verificare la persistenza dei requisiti di idoneità alla guida e a garantire la sicurezza della circolazione.
- L'esercizio del potere di revisione della patente non richiede l'accertamento definitivo di una violazione delle norme sulla circolazione né della responsabilità civile o penale del conducente; è sufficiente un episodio idoneo a fondare un ragionevole dubbio sulla permanenza dell'idoneità psicofisica o tecnica.
- Un sinistro stradale accompagnato dall'accertamento della guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 del codice della strada costituisce, in linea generale, un quadro indiziario adeguato a motivare l'ordine di sottoposizione a visita medica ai sensi dell'art. 128, anche quando il conducente contesti la propria responsabilità nella causazione dell'incidente.
- Nel bilanciamento tra l'interesse del titolare della patente alla conservazione del titolo e l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione, il potere prefettizio di revisione è orientato alla tutela preventiva della sicurezza stradale e può essere esercitato sulla base degli accertamenti compiuti dagli organi di polizia stradale.
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