Sentenza del 18/01/2021 n. 150 - Comm. Trib. Prov. Palermo
Requisiti tassativi degli atti a pena di nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'atto impugnato non riportava l'espressa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notifica dell'atto, requisito previsto come tassativo per assicurare trasparenza, piena informazione e tutela del diritto di difesa; l'omissione è stata denunciata come vizio formale che incide sull'efficacia dell'atto
La decisione
il giudice ha ritenuto l'indicazione del responsabile del procedimento un requisito essenziale a pena di nullità; constatata l'omissione, l'atto è stato dichiarato nullo. La sentenza afferma che il difetto formale è insuscettibile di sanatoria se non ricorre una rettifica valida e tempestiva dell'amministrazione e comporta l'annullamento dell'atto impugnato; l'amministrazione può, se vuole, rinnovare o rieditare l'atto correggendo il vizio nei limiti dei termini di legge
Norme richiamate
art. 7, comma 2, Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
richiede l'indicazione del responsabile del procedimento nei provvedimenti impositivi per garantire trasparenza e il diritto di difesa; la sua omissione configura un vizio formale essenziale che può determinare la nullità dell'atto
D.L. 248/2007, art. 36, comma 4-ter, come convertito dalla L. 31/2008
introduce/rafforza l'obbligo formale di specificare responsabilità procedimentale in atti di riscossione/iscrizione a ruolo; il giudice interpreta il disposto come requisito tassativo la cui mancanza è rilevante ai fini della validità dell'atto
art. 21-septies L. 241/1990
norma che disciplina il responsabile del procedimento e la relativa comunicazione nei procedimenti amministrativi; il suo richiamo sottolinea che la mancata indicazione lede i principi di trasparenza e della motivazione e può incidere sulla legittimità dell'atto
Massime di principio
- L'indicazione del responsabile del procedimento è un requisito formale essenziale: la sua omissione può determinare la nullità dell'atto amministrativo quando impedisca la piena informazione e il diritto di difesa del destinatario.
- Il vizio è generalmente considerato insanabile se l'omissione è materiale e non è possibile individuare con certezza, senza dubbi, il responsabile; in tali casi il giudice dichiara la nullità.
- Se l'amministrazione prova che il responsabile è comunque agevolmente individuabile dal contenuto dell'atto e che l'omissione non ha arrecato pregiudizio al diritto di difesa, il giudice può essere meno rigoroso; tuttavia la regola di trasparenza resta prevalente.
- La via correttiva più immediata per l'amministrazione è la riedizione o integrazione formale dell'atto (rectius: nuova emanazione o comunicazione), fermo restando il rispetto dei termini di diritto sostanziale e processuale.
- In contenziosi simili conviene al ricorrente proporre immediatamente impugnazione chiedendo l'accertamento della nullità e, come misura cautelare, sospensione dell'efficacia dell'atto quando vi sia un pregiudizio temporale (es. riscossione).
- L'onere di provare la regolarità formale grava sull'amministrazione: in mancanza di prova convincente dell'indicazione del responsabile, il giudice è portato ad accogliere il ricorso.
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