Sentenza n. 3582/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento A) del Provvedimento prot. n. 0003368 del 15.02.2024 del Comune di San Prisco, notificato in pari data alla Società ricorrente, con il quale, in riferimento alla pratica edilizia dalla stessa presentata in data 30.09.2022 ed acquisita al prot. comunale n.16185 e successive integrazioni del 02.09.2023 prot. n. 15292 e del 22.01.2024 prot. n.1490, avente ad oggetto richiesta del Permesso di Costruire per la costruzione di un edificio residenziale e commerciale sul lotto libero in via Gianfrotta, il Dirigente Area LL.PP. e Urbanistica del Comune di San Prisco; C) di tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali; D) In via subordinata, ove necessario in ipotesi di non creduta definitività del provvedimento impugnato sub A), ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per l'annullamento del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di San Prisco sulla istanza tesa ad ottenere Permesso di costruire per la costruzione di un edificio residenziale e commerciale sul lotto libero in via Gianfrotta, presentata in data 30.09.2022 al prot. comunale n.16185 e successive integrazioni prot. n. 15292 del 02.09.2023 e prot. n.1490 del 22.01.2024 e per la nomina del Commissario ad acta; E) nonché per il risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere della Commissione Edilizia Comunale favorevole, ma condizionato all’assegnazione di ulteriori alloggi da parte della Provincia o della Regione, nonché il silenzio serbato sull’istanza di permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa costruttrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un edificio residenziale e commerciale su un lotto libero. La Commissione Edilizia Comunale aveva espresso parere favorevole, subordinando tuttavia il rilascio del titolo all’assegnazione di ulteriori alloggi da parte della Provincia o della Regione, in considerazione dell’avvenuto esaurimento del dimensionamento residenziale previsto dal PTCP e dal PUC. La ricorrente aveva inizialmente chiesto l’annullamento del provvedimento comunale e, in via subordinata, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di permesso di costruire, con nomina di un commissario ad acta, oltre al risarcimento dei danni. Successivamente ha dichiarato di non avere più interesse alla domanda di annullamento, insistendo sulla domanda avverso il silenzio. Il Comune ha sostenuto di avere compiuto tutti gli atti di propria competenza e che il rinnovato dimensionamento del carico urbanistico spettasse agli enti sovraordinati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento del parere della Commissione Edilizia Comunale, rilevandone comunque la natura non provvedimentale e non lesiva: il parere, favorevole seppure condizionato, non negava in via definitiva la realizzabilità dell’intervento e non costituiva un atto autonomamente impugnabile. Ha invece accolto la domanda avverso il silenzio, constatando che, nonostante il parere favorevole del 31 gennaio 2024, non era stato adottato alcun provvedimento finale sul procedimento edilizio. Il Comune è stato quindi dichiarato obbligato a concludere l’istruttoria e a pronunciarsi con un provvedimento espresso e motivato, eventualmente anche negativo, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. La domanda risarcitoria è stata respinta per assenza di allegazioni e prova del danno. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventuale fase successiva, su istanza della ricorrente, in caso di ulteriore inadempimento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza privata quando il procedimento non si è concluso con un provvedimento espresso.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio e consente, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto la nomina è stata riservata a una successiva istanza di parte.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
art. 3 l. 241/1990
Richiede che il provvedimento finale sia espresso e motivato.
Massime di principio
- Un parere della Commissione Edilizia Comunale, anche se favorevole ma subordinato a condizioni, non è autonomamente impugnabile quando non nega definitivamente la realizzabilità dell’intervento e non produce una lesione immediata, trattandosi di un atto endoprocedimentale e non provvedimentale.
- Quando l’istruttoria relativa a una domanda di permesso di costruire non è stata conclusa con un provvedimento finale, l’amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi espressamente e motivatamente, anche mediante un diniego.
- L’obbligo di provvedere non viene meno per il fatto che la definizione di un presupposto urbanistico coinvolga competenze di enti sovraordinati: finché il procedimento resta aperto, l’amministrazione procedente deve comunque adottare un provvedimento conclusivo o esplicitare formalmente le ragioni ostative.
- Il giudizio avverso il silenzio tutela l’interesse del richiedente a ottenere una decisione espressa e impugnabile, senza anticipare in assenza di un provvedimento finale la valutazione sulla fondatezza sostanziale della pretesa edilizia.
- La domanda risarcitoria per il ritardo o l’inerzia amministrativa non può essere accolta in mancanza di allegazioni e prova concreta del danno subito.
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