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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-676/22

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 febbraio 2024. — B2 Energy s.r.o. contro Odvolací finanční ředitelství. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 138, paragrafo 1 – Esenzioni delle cessioni intracomunitarie di beni – Diniego del beneficio dell’esenzione – Prove – Fornitore dei beni che non comprova la cessione dei beni al destinatario indicato nei documenti fiscali – Fornitore che presenta altre informazioni atte a dimostrare la qualità di soggetto passivo del destinatario effettivo. — Causa C-676/22

Giurisprudenza europea62022CJ0676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il regime probatorio dell’esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie quando il bene non risulta consegnato al destinatario indicato nei documenti fiscali. Conferma che il focus resta sulle condizioni sostanziali dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA: trasferimento del potere di disporre del bene, spedizione in un altro Stato membro e qualità di soggetto passivo dell’acquirente. Se, però, nonostante gli elementi forniti dal cedente, mancano dati sufficienti per verificare tale qualità del reale destinatario, l’esenzione può essere negata senza che l’amministrazione debba provare una frode.

Esenzione IVA per cessioni intracomunitarie: è negabile quando il fornitore non prova la cessione al destinatario indicato e mancano dati sufficienti per verificare che il reale acquirente fosse un soggetto passivo nello Stato membro di arrivo.

La questione giuridica

Se l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che l’esenzione per una cessione intracomunitaria può essere negata al fornitore che non ha dimostrato la cessione al destinatario indicato nei documenti fiscali, anche quando gli elementi disponibili consentono di verificare che la merce è stata ricevuta da un diverso destinatario che aveva la qualità di soggetto passivo nello Stato membro di destinazione; e se, in tale situazione, l’amministrazione debba anche provare il coinvolgimento del fornitore in una frode IVA.

Principio di diritto

Per le cessioni intracomunitarie, il fornitore deve provare le condizioni sostanziali dell’esenzione; l’esenzione può essere negata se non dimostra che i beni sono stati ceduti a un acquirente soggetto passivo nello Stato membro di arrivo e, valutati tutti gli elementi disponibili, non è possibile verificare tale qualità del reale destinatario. Se invece le autorità dispongono dei dati necessari per accertare il rispetto delle condizioni sostanziali, non possono imporre condizioni ulteriori; il diniego non richiede, in questa specifica ipotesi, la prova di una frode IVA.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 131 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 139, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
  • Regolamento (UE) n. 904/2010
  • Articolo 92, paragrafo 3, del codice tributario ceco
  • Direttiva (UE) 2018/1910

Esenzione IVA per cessioni intracomunitarie e prova del destinatario

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud ceco in una controversia tra B2 Energy s.r.o. e l’autorità tributaria nazionale sul diniego dell’esenzione IVA per presunte cessioni intracomunitarie di olio di colza verso la Polonia. Il tema centrale è se il fornitore possa perdere l’esenzione quando non dimostra la cessione al destinatario indicato nelle fatture, pur emergendo da altri elementi che la merce è stata ricevuta da un diverso soggetto passivo nello Stato membro di destinazione.

Fatti e procedimento principale

Nel 2015 B2 Energy effettuò cessioni di beni a destinazione della Polonia. Secondo il giudice del rinvio, i beni non furono ceduti ai destinatari indicati nei documenti fiscali, ma ad altri soggetti stabiliti in Polonia, che avevano confermato la ricezione firmando e timbrando le lettere di vettura internazionali.

L’amministrazione tributaria ceca, all’esito di una verifica, ritenne che la società non avesse dimostrato le condizioni per fruire dell’esenzione IVA, in particolare perché non aveva provato che il potere di disporre dei beni come proprietario fosse stato trasferito ai destinatari indicati, né che i beni fossero stati ceduti a un soggetto registrato ai fini IVA in un altro Stato membro. La direzione delle finanze respinse il reclamo; il giudice di primo grado confermò; B2 Energy propose ricorso per cassazione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiese in sostanza se, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, l’esenzione debba essere negata quando il fornitore non prova la cessione al destinatario indicato nei documenti fiscali, ma le autorità dispongono comunque di informazioni idonee a verificare che il reale ricevente aveva qualità di soggetto passivo nello Stato membro di arrivo. Il giudice domandò anche se, in tale scenario, l’amministrazione debba dimostrare che il fornitore era coinvolto in una frode IVA.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 131 della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di fissare condizioni per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni e prevenire evasione, elusione e abuso;
  • l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, che prevede l’esenzione delle cessioni intracomunitarie a favore di un altro soggetto passivo che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso;
  • l’articolo 139, paragrafo 1, della direttiva IVA, relativo a talune esclusioni dall’esenzione;
  • il regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA;
  • la giurisprudenza richiamata, in particolare Euro Tyre, VSTR, Traum, Mecsek-Gabona, Cartrans Spedition, Plöckl e Kemwater ProChemie.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che l’esenzione dell’articolo 138, paragrafo 1, è subordinata a condizioni sostanziali: trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario, spedizione o trasporto in un altro Stato membro e qualità di soggetto passivo dell’acquirente che agisce in quanto tale. Al di fuori di tali condizioni non possono essere imposti requisiti ulteriori per qualificare l’operazione come cessione intracomunitaria.

La Corte ribadisce che il principio di neutralità fiscale impone di riconoscere l’esenzione se le condizioni sostanziali sono soddisfatte, anche quando siano mancati alcuni requisiti formali. Il diniego dell’esenzione per inosservanza formale è possibile solo in due casi: quando il soggetto passivo ha partecipato intenzionalmente a una frode fiscale, oppure quando la violazione impedisce di fornire la prova certa dei requisiti sostanziali.

Nel caso concreto, tuttavia, la Corte osserva che il giudice del rinvio non pone la questione in termini di frode, ma di prova della qualità di soggetto passivo dell’effettivo destinatario. In mancanza di una disciplina armonizzata sui mezzi di prova, spetta agli Stati membri stabilire le condizioni probatorie nel rispetto dei principi di certezza del diritto e proporzionalità. Le autorità devono valutare tutti gli elementi in loro possesso, inclusi i documenti presentati dal fornitore.

La Corte richiama poi la propria giurisprudenza secondo cui, per il principio di neutralità fiscale, il fornitore non può essere obbligato, in ogni caso, a provare formalmente la qualità di soggetto passivo del destinatario quando dalle circostanze risulta con certezza che questi aveva necessariamente tale qualità. Ma se, alla luce delle circostanze di fatto e degli elementi forniti, mancano i dati necessari per verificare il rispetto delle condizioni dell’articolo 138, paragrafo 1, l’esenzione può essere negata senza che l’amministrazione debba anche dimostrare una frode.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA va negata al fornitore stabilito in uno Stato membro che abbia ceduto merci a destinazione di un altro Stato membro quando:

  • non ha dimostrato che le merci erano state cedute a un destinatario avente la qualità di soggetto passivo in tale altro Stato membro;
  • e, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti, mancano i dati necessari per verificare che il destinatario avesse tale qualità.

Portata pratica

Per gli operatori economici, la sentenza conferma che la prova dell’esenzione IVA intracomunitaria non è puramente formale, ma richiede la dimostrazione sostanziale della destinazione della merce a un soggetto passivo. Tuttavia, se l’amministrazione dispone già di elementi sufficienti per accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali, non può pretendere ulteriori formalità che svuotino il diritto all’esenzione.

Come è indicizzato

Materieivacessioni intracomunitarie di benionere della provaneutralità fiscalecooperazione amministrativa tributaria

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