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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14232/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata in primo grado per plurime contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) accertate in data 16/03/2015: omessa adozione di provvedimenti di primo soccorso (art. 4), mancata conformità dei luoghi di lavoro per umidità e muffe (art. 64), mancata manutenzione e oscuramento di superfici vetrate (art. 64), mancata pulizia di refettorio e servizi igienici (art. 64), uso di locali come dormitorio senza requisiti (art. 64), mancata manutenzione impianto elettrico con pericolo di contatti (art. 64), uso di locali seminterrati come luogo di lavoro (art. 65), omessa riposizione dei carter di protezione su macchine tessili (art. 71 co.4 lett. a). Il Tribunale aveva fissato la pena base in Euro 8.000,00 per il reato ritenuto più grave (capo h) e, riconosciuta la continuazione, l'aveva raddoppiata con aumento complessivo pari a Euro 8.000,00 (ammenda totale Euro 16.000,00). Con ricorso per cassazione si deduceva un unico motivo ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.: mancanza di motivazione nella determinazione della pena, eccessività della pena e illegittimità per superamento del massimo edittale (art. 87 co.2 lett. c) d.lgs. 81/2008), carenza motivazionale e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, nonché duplicazione di valutazione (ne bis in idem sostanziale) nell'usare la pluralità delle trasgressioni sia per alzare la pena base sia per giustificare l'aumento per continuazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato e ha rilevato profili di illegittimità nella determinazione della pena (pena base apparentemente superiore al massimo edittale e insufficiente motivazione sull'aumento per continuazione). Essendo i fatti accertati il 16/03/2015 e non emergendo cause di sospensione del decorso della prescrizione, la Corte ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione. Conseguentemente ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio (annullamento per estinzione del reato).

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

    Normativa di riferimento per le contravvenzioni contestate: art.4 co.1 (primo soccorso), art.64 co.1 lett. a) e c) (requisiti dei luoghi di lavoro, manutenzione, igiene), art.65 co.1 (locali seminterrati), art.71 co.4 lett. a) (manutenzione e dispositivi di sicurezza delle macchine). La Corte ha giudicato che le violazioni ex d.lgs. 81/2008 erano state accertate ma ha esaminato la legittimità della quantificazione della pena alla luce dei limiti edittali previsti dallo stesso decreto.

  • art. 87 co.2 lett. c) d.lgs. 81/2008 (sanzioni)

    "l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro"

    Il ricorrente ha avuto ragione nel censurare che la pena base di Euro 8.000,00 eccede il massimo edittale indicato in questa norma (così interpretata dalla Corte come parametro di legittimità della pena base applicata).

  • art. 87 co.2 lett. c) d.lgs. 81/2008 (testo previgente al d.lgs. 14/09/2015 n.151)

    "l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro"

    La Corte osserva che, dato che i fatti sono del 16/03/2015, deve essere applicata la disciplina previgente; pertanto il massimo edittale applicabile era quello anteriore alla modifica normativa, rafforzando la censura sull'eccesso della pena base.

  • art. 132 c.p. (motivazione della pena)

    Richiama l'obbligo di specifica motivazione sulla determinazione della pena e sull'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte rileva carenza motivazionale rispetto ai criteri applicati dal giudice di merito.

  • art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)

    I criteri (personalità del reo, gravità, colpa, attenuanti/agggravanti, condizioni personali e di fatto) devono essere espressamente considerati nella motivazione; la sentenza di merito è stata ritenuta carente sotto questo profilo.

  • art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)

    Norma che consente di impugnare per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la censura non manifestamente infondata e ha proceduto all'esame.

  • art. 81 c.p. (continuazione)

    Il Tribunale aveva riconosciuto la continuazione tra i reati e applicato un aumento (raddoppio) della pena base; la Corte ha ritenuto la motivazione insufficiente circa l'entità e le ragioni del raddoppio, evidenziando il rischio di duplicazione nella valutazione della pluralità delle violazioni.

  • art. 89 co.3 d.lgs. 10/10/2022 n.150

    La Corte ha richiamato questa disposizione per escludere l'applicazione retroattiva di alcune novità procedurali al ricorso, confermando il regime procedurale applicabile.

Massime di principio

  • La pena deve essere determinata nel rispetto dei limiti edittali vigenti alla data del fatto: il giudice non può fissare una sanzione superiore al massimo previsto dalla norma incriminatrice.
  • In caso di pluralità di illeciti e riconoscimento della continuazione, il giudice deve motivare in modo specifico sia la scelta della pena base sia la misura dell'aumento per continuazione, evitando di utilizzare la stessa circostanza (es. pluralità di violazioni) due volte come motivo separato per aggravare la responsabilità (rischio di duplicazione valutativa).
  • La mancata o generica motivazione sulla determinazione della pena, sul diniego delle attenuanti generiche o sulla sospensione condizionale della pena può costituire motivo fondato di cassazione.
  • Per valutare la prescrizione va considerata la data dei fatti e l'eventuale presenza di cause che sospendono o interrompono il decorso del termine prescrizionale; se la prescrizione è maturata, la sentenza di condanna può essere annullata per estinzione del reato anche in Cassazione.
  • Le modifiche normative successive ai fatti devono essere applicate con riferimento alla regola della legge più favorevole quando pertinente; tuttavia, i limiti edittali applicabili sono quelli vigenti al momento del fatto.

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