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Sentenza

Sentenza del 17/05/2016 n. 1709 - Comm. Trib. Prov. Bari

NOTIFICAZIONI - Assenza del destinatario - Elencazione delle persone abilitate - Tassatività - Sussiste - Indicazione delle ricerche effettuate - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la validità della notificazione eseguita in assenza del destinatario. Si discute se l’ufficiale notificatore debba rispettare rigorosamente l’ordine preferenziale previsto dall’art. 139, commi 2 e 3, c.p.c. e indicare nell’atto le ricerche effettuate, l’assenza del destinatario e l’eventuale assenza o indisponibilità delle altre persone abilitate a ricevere la copia.

La decisione

Il principio affermato è che la successione delle persone abilitate a ricevere la notificazione è tassativa. L’ufficiale notificatore deve documentare non solo l’assenza del destinatario, ma anche le ricerche svolte nei luoghi conosciuti e l’assenza o l’impossibilità di reperire le persone che, secondo l’ordine previsto dalla legge, hanno priorità nella ricezione dell’atto. In mancanza di tali indicazioni, la notificazione può risultare viziata. Il testo non specifica l’esito concreto del giudizio né quale parte abbia prevalso.

Norme richiamate

  • Art. 139, commi 2 e 3, codice di procedura civile

    In caso di assenza del destinatario, la copia può essere consegnata alle persone abilitate secondo l’ordine previsto dalla norma.

    L’elencazione delle persone abilitate alla ricezione è tassativa e deve essere rispettata secondo una successione preferenziale. La relata di notificazione deve inoltre descrivere le ricerche effettuate e le ragioni per cui non è stato possibile consegnare l’atto al destinatario o alle persone aventi priorità.

Massime di principio

  • Quando il destinatario è assente, l’ufficiale notificatore non può scegliere liberamente a chi consegnare l’atto, ma deve seguire l’ordine tassativo previsto dall’art. 139 c.p.c.
  • La relata deve indicare in modo concreto le ricerche eseguite, i luoghi verificati, l’assenza del destinatario e l’eventuale irreperibilità o indisponibilità delle persone abilitate in via prioritaria.
  • Una motivazione generica o la sola annotazione dell’assenza del destinatario può non essere sufficiente a dimostrare la regolarità della notificazione.
  • In situazioni analoghe, è opportuno verificare sia il rispetto dell’ordine legale dei destinatari alternativi sia la completezza delle indicazioni contenute nella relata di notifica.

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