Cassazione Penale, Sentenza n. 3357/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduce tre censure: (1) insufficienza e ambiguità degli indizi (assenza di disponibilità del criptofonino, carenza di contatti con altri sodali, spiegazioni alternative sui viaggi in Calabria e in Sudamerica, uso del pronome plurale non decisivo, riferimenti nelle informative che evidenziano carenza di prove, assenza di contatti diretti con fornitori esteri, e identificazione del "parente della moglie" come possibile alibi); (2) violazione e mancata motivazione sulla contestata aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p.; (3) mancanza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari (fatti risalenti a tre anni prima, nessuna segnalazione successiva, regolare attività lavorativa comprovata).
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità è limitato a verificare la congruità e la logicità della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti. Ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria basandosi su: il viaggio in Calabria per il ritiro del criptofonino in vista del successivo viaggio in Sudamerica; le conversazioni intercettate sulla piattaforma SkyEcc collegate a utenze riconducibili a soggetti dell'organizzazione; il viaggio in Sudamerica finalizzato all'approvvigionamento di cocaina; il supporto logistico fornito dal ricorrente durante la sosta a Coimbra presso un parente risultato intraneo a gruppi criminali. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per carenza di interesse e manifestamente infondato il terzo motivo (tempo trascorso e comportamento successivo non sufficienti a superare la presunzione di esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 c.p.p.). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti: la Corte ha confermato che le indagini e gli elementi indiziari fanno rientrare le condotte contestate nella materia oggetto di attribuzione di responsabilità prevista da tale normativa
Codice penale, art. 416-bis.1
Aggravante/conseguenze connesse alla partecipazione a organizzazione di tipo mafioso o struttura assimilata: il ricorso che mirava a censurare l'applicazione/valutazione dell'aggravante è stato ritenuto privo di interesse rispetto alla cautela in assenza di impatto concreto sul "quomodo" della misura
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Presunzione relativa sull'esistenza e attualità delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che gli elementi prodotti non siano sufficienti a superare la presunzione favorevole alla misura cautelare, salvo che non emergano fatti specifici e aggiornati che la contrastino
Massime di principio
- La Corte di cassazione verifica soltanto la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito: non è consentita una rivalutazione dei fatti o una diversa ponderazione delle prove già esaminate
- Le intercettazioni e il linguaggio cifrato sono questione di fatto: la loro interpretazione, se fondata su ragioni logiche e massime di esperienza, è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione
- Per impugnare l'applicazione di un'aggravante in sede cautelare è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale (ossia che la diversa qualificazione incida effettivamente sulla misura); in mancanza, la censura può essere inammissibile
- Il tempo trascorso e la buona condotta successiva non sono automaticamente idonei a escludere le esigenze cautelari: occorrono elementi specifici e aggiornati per superare la presunzione di necessità della misura ai sensi dell'art. 275 c.p.p.
- Elementi combinati (viaggi verso luoghi operativi, scambi di comunicazioni con numeri riconducibili al gruppo, supporto logistico a persone intranee) possono integrare un quadro indiziario di partecipazione anche se il ruolo del soggetto è apparentemente secondario
- Le contestazioni che si risolvono nella mera richiesta di diversa valutazione probatoria sono normalmente inammissibili in cassazione; le censure devono mirare a vizi di legge o a una motivazione manifestamente illogica
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