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Sentenza

Sentenza n. 4039/2026 - Napoli, Sezione 6

per 1 Accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune resistente sull’istanza/diffida del 11/02/2026 (cfr. doc. 1) con cui la ricorrente ha chiesto la conclusione del procedimento sanzionatorio edilizio mediante adozione e notifica dell’ordinanza repressiva (ordinanza di demolizione), entro 30 giorni dalla ricezione, e conseguente ordine del Giudice di provvedere entro termine ex art. 117 c.p.a. 2. Domanda gradata/subordinata (art. 116 c.p.a.) Per l’Accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza di accesso ed estrazione copia contenuta nella medesima diffida, con conseguente ordine di esibizione/rilascio copia della documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., tenuto conto della regola del silenzio-rigetto su accesso dopo 30 giorni . NONCHÉ PER LA CONDANNA DEL COMUNE DI FORIO - a provvedere all’adozione nei confronti dell’attuale proprietario -OMISSIS- -OMISSIS- dei provvedimenti sanzionatori previsti dagli artt. 27 del d.P.R. n. 380/01 e 167 del d.lgs. n. 42/04 per gli abusi edilizi segnalati sul fabbricato di sua proprietà in Forio alla via Casa D’Ascia

Giustizia amministrativa202602055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di adozione dell’ordinanza di demolizione relativa a un manufatto abusivo e silenzio sull’istanza di accesso documentale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto che, dopo una propria segnalazione del 16 giugno 2025, il Comune aveva accertato mediante sopralluogo della Polizia Municipale del 2 luglio 2025 la presenza, sul fondo del controinteressato, di una tettoia in lamiera zincata su intelaiatura di tubi innocenti, progressivamente trasformata in un manufatto di circa 46 mq, privo di titolo edilizio e non ricompreso nella sanatoria rilasciata nel 2023. Gli esiti erano confluiti in una comunicazione di notizia di reato dell’8 luglio 2025. Nonostante l’accertamento, il Comune non aveva adottato l’ordinanza di demolizione né altri provvedimenti repressivi. Dopo una precedente istanza di accesso parzialmente riscontrata, la ricorrente aveva notificato l’11 febbraio 2026 una diffida a concludere il procedimento sanzionatorio entro trenta giorni e aveva contestualmente rinnovato la richiesta di accesso alla documentazione istruttoria. Persistendo l’inerzia, aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine al Comune di provvedere. In via subordinata, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., aveva chiesto l’accertamento del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso e l’ordine di esibizione dei documenti. Il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere, rilevando che il controinteressato, dopo la notificazione del ricorso, aveva presentato una SCIA per l’autodemolizione e il ripristino dei luoghi.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda principale. Ha accertato l’illegittimità del silenzio del Comune, rilevando che l’art. 27 d.P.R. 380/2001 attribuisce all’amministrazione un potere-dovere generale di vigilanza e che, una volta accertato l’abuso, l’art. 31, comma 2, impone l’adozione dell’ordinanza di demolizione, senza margini di discrezionalità e senza necessità di motivare su ulteriori ragioni di interesse pubblico. Il sopralluogo della Polizia Municipale e la comunicazione di notizia di reato costituivano un accertamento formale e sufficiente dell’abuso. La successiva SCIA di autodemolizione non ha fatto venir meno l’obbligo dell’amministrazione: si tratta di un atto privato, privo di efficacia sostitutiva dell’ordinanza autoritativa, e nel caso concreto il manufatto risultava ancora integro. La SCIA non poteva inoltre produrre gli effetti pubblicistici collegati all’ordinanza, tra cui quelli previsti dall’art. 31, commi 3 e 4-bis, d.P.R. 380/2001. Il Comune è stato quindi ordinato di adottare e notificare al controinteressato l’ordinanza di demolizione e ripristino entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Prefetto di Napoli o un funzionario delegato quale commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Quanto alla domanda subordinata di accesso, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Comune aveva depositato in giudizio la documentazione sopravvenuta richiesta, senza che la ricorrente avesse specificamente indicato ulteriori documenti mancanti. Le spese, pari a 1.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Attribuisce al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale il generale e inderogabile potere-dovere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e di repressione degli abusi.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

    L’accertamento dell’abuso costituisce presupposto sufficiente e vincolante per l’adozione dell’ordinanza di demolizione; il Comune non dispone di margini di discrezionalità tali da consentirgli di omettere il provvedimento.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione entro novanta giorni determina l’acquisizione gratuita di diritto del bene abusivo e dell’area di sedime al patrimonio comunale; tale effetto non deriva da una mera iniziativa privata di demolizione.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    la mancata o tardiva emanazione costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente

    La constatata inottemperanza comporta l’irrogazione obbligatoria di una sanzione pecuniaria e la mancata o tardiva emanazione del relativo provvedimento rileva sul piano della responsabilità del dirigente o funzionario inadempiente.

  • art. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine all’amministrazione di provvedere; in caso di persistente inerzia il giudice può nominare un commissario ad acta.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina la tutela giurisdizionale in materia di accesso ai documenti; l’ostensione della documentazione richiesta nel corso del giudizio può determinare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 2 l. 241/1990

    Fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Richiamato nell’oggetto della domanda quale ulteriore fondamento dei provvedimenti sanzionatori relativi agli abusi incidenti sul bene.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione accerta formalmente un intervento edilizio abusivo, l’adozione dell’ordinanza di demolizione costituisce esercizio di un potere-dovere vincolato e non discrezionale; il silenzio protratto dell’amministrazione è illegittimo.
  • La presentazione da parte del responsabile dell’abuso di una SCIA avente a oggetto l’autodemolizione non sostituisce l’ordinanza di demolizione né fa venir meno l’obbligo del Comune di concludere il procedimento repressivo con un provvedimento espresso.
  • L’atto privato di autodemolizione non produce gli effetti pubblicistici collegati all’ordinanza di demolizione, inclusi quelli relativi all’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime e alle ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
  • Nel giudizio sul silenzio, la presentazione di una SCIA di autodemolizione successiva alla notificazione del ricorso non determina la sopravvenuta carenza di interesse quando il manufatto abusivo non sia stato effettivamente demolito e permanga l’interesse all’esercizio del potere repressivo.
  • L’ostensione dei documenti richiesti mediante deposito nel giudizio di accesso può soddisfare l’interesse conoscitivo del ricorrente e determinare la cessazione della materia del contendere, se non siano specificamente indicati ulteriori documenti mancanti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioAccesso documentaleGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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