Sentenza n. 253/2026 - Salerno, Sezione 3
per quanto al ricorso n. 1037 del 2025: l’ottemperanza alla sentenza n. 784/2024 emessa da questa Sezione e pubblicata in data 8.4.2024, previa dichiarazione di nullità: - della determinazione n. 2396 del 6.11.2024 del Dirigente del Settore 3 Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio – Viabilità della Provincia di Avellino (comunicata alla ricorrente con l’atto n. 19414 del 22.4.2025), con la quale è stato approvato il verbale del 14.6.2024 della Commissione Esaminatrice, di formazione della graduatoria finale per l’affidamento dell’incarico professionale di “Esperto tematico settore giuridico-amministrativo, profilo Senior”, e nominato vincitore per l’affidamento di tale incarico l’Avv. Felice Tafuro, invece che la ricorrente, ingiustamente classificata a pari merito e, quindi, al 2° posto in virtù di una previsione dell’avviso della procedura concorsuale; - del verbale del 14.6.2024 della Commissione Esaminatrice, di formazione della graduatoria finale per l’affidamento dell’incarico professionale, comunicata alla ricorrente con nota del 13 giugno 2025; quanto al ricorso n. 1084 del 2025: la dichiarazione di nullità o l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari: - della determinazione n. 2396 del 6.11.2024 del Dirigente del Settore 3 Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio - Viabilità della Provincia di Avellino (comunicata alla ricorrente con l’atto n. 19414 del 22.4.2025), con la quale è stato approvato il verbale del 14.6.2024 della Commissione Esaminatrice di formazione della graduatoria finale per l’affidamento dell’incarico professionale di “Esperto tematico settore giuridico-amministrativo, profilo Senior” e nominato vincitore per l’affidamento di tale incarico l’Avv. Felice Tafuro, invece che la ricorrente, classificata a pari merito e, quindi, al 2° posto in virtù di una previsione dell’avviso della procedura concorsuale; - del verbale del 14.6.2024 della Commissione Esaminatrice, di formazione della graduatoria finale per l’affidamento dell’incarico professionale, comunicata alla ricorrente con nota del 13.6.2025; - dell’avviso di procedura comparativa di cui all’incarico da conferire, pubblicato il 16.1.2023, nella parte in cui (art. 4) prevede che a parità di punteggio prevarrà il candidato che ha conseguito il maggior punteggio all’orale; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, ove occorra, e se vigente e per quanto d’interesse, del verbale della Commissione esaminatrice n. 2 del 16.5.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di approvazione della nuova graduatoria e conferma dell’affidamento dell’incarico al controinteressato, nonché verbale della commissione esaminatrice adottato in esecuzione di una precedente sentenza di annullamento
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto, con un primo ricorso, azione di ottemperanza alla sentenza n. 784/2024 del TAR, che aveva annullato gli atti della procedura comparativa per il conferimento, per 36 mesi, dell’incarico di esperto tematico nel settore giuridico-amministrativo, limitatamente alla mancata valutazione di ulteriori corsi di formazione professionale. La sentenza aveva ordinato alla Provincia di rettificare la graduatoria attribuendo il punteggio spettante per tali corsi, facendo però salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione all’esito della rinnovata istruttoria. La commissione, con verbale del 14 giugno 2024, ha attribuito alla ricorrente il punteggio per i corsi ulteriori, portandola a 43 punti, ma ha contestualmente ridotto il punteggio relativo ai titoli di studio e formazione da 1 a 0,50 e quello relativo alla valutazione complessiva del curriculum da 9 a 8,50. Il punteggio del controinteressato è rimasto pari a 43 punti e, in applicazione della clausola dell’avviso che, in caso di parità, accordava prevalenza al candidato con il maggior punteggio nel colloquio orale, il controinteressato è stato nuovamente dichiarato vincitore. La ricorrente ha dedotto la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato, sostenendo che la sentenza precedente imponesse la sua collocazione al primo posto e che l’amministrazione dovesse limitarsi ad aggiungere i punti per i corsi non valutati. Ha inoltre censurato la riduzione dei punteggi relativi ai titoli e al curriculum, la valutazione del curriculum del controinteressato, l’attribuzione a quest’ultimo del punteggio per un servizio svolto presso un Comune e la clausola di prevalenza del maggior punteggio orale. La Provincia e il controinteressato hanno eccepito, tra l’altro, la tardività o irricevibilità, l’inammissibilità per consumazione dell’impugnazione e abuso del processo, nonché l’assenza di violazione del giudicato. È stato riunito anche il distinto ricorso di annullamento proposto contro i medesimi atti, ma in questa sentenza sono state esaminate soltanto le questioni proprie dell’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi, ritenendo che la loro connessione derivasse dalla parziale sovrapposizione delle censure e dalla diversa natura delle azioni esercitate. Ha respinto le eccezioni relative al ricorso in ottemperanza: il termine decennale di prescrizione era rispettato; la sentenza azionata non era stata appellata ed era passata in giudicato; la previa proposizione del ricorso di annullamento non determinava consumazione dell’impugnazione, trattandosi di giudizi aventi oggetto e funzione diversi; non sussisteva abuso del processo. Nel merito, ha respinto l’azione di ottemperanza. Interpretando la sentenza n. 784/2024 sulla base del petitum, della causa petendi, dei motivi e del decisum, il Collegio ha rilevato che l’effetto conformativo consisteva esclusivamente nell’attribuzione del punteggio per gli ulteriori corsi di formazione relativi alla voce n. 4 e nella conseguente rettifica della graduatoria, lasciando espressamente salve le ulteriori determinazioni amministrative derivanti dalla rinnovata istruttoria. La precedente sentenza non aveva invece stabilito in modo puntuale e vincolante il punteggio da attribuire alle voci n. 2 e n. 6, né aveva imposto la proclamazione della ricorrente come vincitrice. Pertanto, la rivalutazione e la riduzione dei punteggi relativi ai titoli di studio e al curriculum non costituivano violazione o elusione del giudicato, ma riguardavano eventuali vizi di legittimità dell’attività amministrativa rinnovata, da far valere mediante l’azione ordinaria di annullamento. Anche le censure relative al punteggio del controinteressato, alla prevalenza del curriculum della ricorrente, alla valutazione del servizio svolto presso il Comune e alla clausola di prevalenza del punteggio orale esulavano dal perimetro dell’ottemperanza. Tali questioni sono state riservate alla separata sentenza sul ricorso di annullamento, per la quale è stata fissata udienza pubblica al 9 giugno 2026. Le spese sono state riservate alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, finalizzato a verificare l’esatto adempimento dell’amministrazione al giudicato.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 32, comma 2, c.p.a.
In caso di rigetto dell’azione di nullità per violazione o elusione del giudicato, le questioni relative ai vizi di legittimità del nuovo atto devono essere trattate mediante conversione e prosecuzione dell’azione davanti al giudice della cognizione.
art. 1 c.p.a.
Il principio di tutela piena ed effettiva impedisce di configurare in modo formalistico una preclusione alla proposizione di distinti giudizi di ottemperanza e annullamento aventi oggetti funzionalmente diversi.
art. 21-nonies l. 241/1990
La sua applicabilità alla rinnovazione dell’attività amministrativa è questione estranea al giudizio di ottemperanza quando il giudicato abbia lasciato margini di nuova valutazione; la questione appartiene all’azione ordinaria di annullamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve interpretare il giudicato ricostruendone il contenuto precettivo sulla base della sequenza costituita da petitum, causa petendi, motivi e decisum; solo gli obblighi puntuali e vincolanti desumibili dalla sentenza delimitano l’attività amministrativa successiva.
- La violazione del giudicato ricorre quando il nuovo atto riproduce vizi già accertati o contrasta con prescrizioni precise della sentenza; l’elusione ricorre quando l’amministrazione, pur dando formalmente esecuzione alla decisione, ne aggira sostanzialmente il comando per raggiungere l’esito già ritenuto illegittimo.
- Quando la sentenza di annullamento lascia all’amministrazione margini di discrezionalità o di rinnovata valutazione, gli atti adottati nel riesercizio del potere non sono sindacabili in ottemperanza per le censure concernenti tale spazio valutativo, ma devono essere impugnati con l’ordinaria azione di annullamento.
- In una procedura comparativa, se la sentenza annulla gli atti limitatamente alla mancata valutazione di determinati titoli e fa salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione all’esito della rinnovata istruttoria, il giudicato non impone automaticamente la collocazione del candidato al primo posto né la sua proclamazione come vincitore.
- È ammissibile proporre distintamente un ricorso di ottemperanza e un ricorso di annullamento contro i medesimi atti successivi al giudicato, poiché si tratta di azioni aventi oggetto e funzione diversi; la previa notificazione dell’uno non determina consumazione dell’impugnazione rispetto all’altro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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