Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4020/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, con atto del 14/03/2020, il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra reati per i quali era stato condannato con alcune sentenze irrevocabili. Il giudice dell'esecuzione rigettò l'istanza con ordinanza del 30/11/2020 indicando quattro sentenze tra le quali inserì erroneamente la sentenza n. 560/2019 del Tribunale di Imperia. La difesa dedusse che l'istanza riguardava solo le sentenze n. 226/2016 (Tribunale di Prato), n. 99/2013 (GUP Tribunale di Chiavari) e n. 1470/2013 (GUP Tribunale di Firenze) e che il giudice aveva travisato le premesse fattuali obbligate per la valutazione della continuazione, alterando la decisione finale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato un errore nella ricostruzione del contenuto dell'istanza (inclusione di una sentenza non richiesta) che ha inficiato le premesse fattuali utili a valutare i criteri di continuazione (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, ecc.). Ha altresì disposto l'applicazione dell'art. 34, comma 1, c.p.p., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013, con la conseguenza che al nuovo giudizio non potrà partecipare il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina della continuazione

    Norma invocata per richiedere il riconoscimento della continuazione tra più reati; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia valutato correttamente, per errore di identificazione delle sentenze oggetto dell'istanza, i presupposti fattuali necessari per applicare questa norma

  • art. 666 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso come norma collegata alle procedure in sede esecutiva; la censura riguardava la violazione di norme procedurali nella valutazione dell'istanza di continuazione

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.

    Fondamento delle doglianze in cassazione per violazione di legge e motivazione contraddittoria o manifesta illogicità; la Corte ha ritenuto fondata la censura in ragione dell'errore fattuale che ha inficiato la motivazione

  • art. 81 c.p.

    Norma sostanziale sul concorso di reati; richiamata nel contesto dell'analisi della continuazione e dell'effetto sul cumulo delle pene

  • art. 34, comma 1, c.p.p.

    Applicata nella versione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013: stabilisce regole sulla composizione del giudice in sede di rinvio dopo annullamento; la Corte ha disposto che al nuovo giudizio non possa partecipare il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata

  • art. 623, comma 1 lett. a) c.p.p.

    Richiamato in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale n. 183/2013 nella parte in cui non prevedeva l'impedimento per il giudice che aveva già deciso a partecipare al giudizio di rinvio

  • Corte costituzionale, sentenza n. 183/2013

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che non impedivano al giudice che aveva deciso l'istanza di continuazione in sede esecutiva di partecipare al giudizio di rinvio; la Corte di cassazione ha richiamato questa pronuncia per escludere la partecipazione del medesimo giudice al nuovo giudizio

Massime di principio

  • Se il giudice dell'esecuzione travisa o identifica erroneamente le sentenze/convizioni oggetto di una istanza di riconoscimento della continuazione, tale errore incide sulle premesse fattuali e giustifica l'annullamento e il rinvio da parte della Corte di cassazione
  • La verifica della sussistenza della continuazione richiede un esame dei criteri consolidati: omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, singole causali, sistematicità e abitudini programmate di vita; il giudice deve motivare in relazione a questi indicatori
  • In sede di rinvio, il giudice deve rideterminare la valutazione alla luce delle corrette premesse fattuali (cioè con l'elenco esatto delle sentenze richieste dall'istante)
  • A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013, al nuovo giudizio dopo annullamento non può partecipare il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata
  • La censura in cassazione per errori di fatto che inficiano la motivazione è proponibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (lett. c ed e) quando l'errore rende impossibile verificare la corretta applicazione dei principi di diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.