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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10116/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di un licenziamento collettivo intimato dalla società per riduzione di personale, nell'ambito di una procedura che la società aveva di fatto circoscritto ai soli addetti della sede di L'Aquila, destinata alla chiusura. La lavoratrice deduceva l'illegittimità del licenziamento perché la comparazione ai fini della scelta era stata limitata alla sola sede aquilana, nonostante esistessero professionalità equivalenti presso altre sedi aziendali, e perché la comunicazione di avvio della procedura non avrebbe indicato in modo specifico ragioni tali da giustificare quel perimetro ristretto. Il Tribunale aveva accolto l'impugnazione; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società, poi fallita, ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell'art. 278 c.p.c., sostenendo che non potesse essere pronunciata una condanna generica al risarcimento senza specifica domanda; 2) e 3) nullità per violazione degli artt. 100 e 414 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., deducendo la radicale indeterminatezza del ricorso introduttivo, originariamente cumulativo per 56 lavoratori, e la conseguente carenza di interesse ad agire dei singoli; 4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata istruttoria sulle posizioni personali dopo la separazione delle cause; 5) violazione dell'art. 5 l. n. 223/1991 e dell'art. 3 l. n. 604/1966, sostenendo che la comparazione non dovesse estendersi ad altre sedi geograficamente lontane, essendo la riorganizzazione limitata alla sede soppressa; 6) in subordine, violazione degli artt. 4, comma 9, e 5, commi 1 e 3, l. n. 223/1991, perché, a dire della società, il vizio sarebbe stato solo formale e non tale da giustificare la tutela reintegratoria. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha qualificato la domanda originaria come richiesta di condanna generica ai sensi dell'art. 18 St. lav.; ha escluso la nullità per difetto di motivazione e l'omessa pronuncia; ha ribadito che, nel licenziamento collettivo, la limitazione della platea dei licenziabili a una sola sede è legittima solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive specificamente indicate nella comunicazione ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991 e provate dal datore di lavoro; ha infine confermato che la violazione sostanziale dei criteri di scelta, per illegittima delimitazione della platea, comporta la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav., non la sola tutela indennitaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro (poi fallita), confermando integralmente la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo. Ha ritenuto che la comparazione dei lavoratori non potesse essere limitata alla sola sede di L'Aquila in mancanza di specifiche e coerenti ragioni tecnico-organizzative indicate nella comunicazione di apertura della procedura e provate in giudizio. Ha inoltre ritenuto corretto l'inquadramento della domanda dei lavoratori come domanda di condanna generica al risarcimento ex art. 18 St. lav., ha escluso vizi processuali sul ricorso introduttivo e sull'istruttoria, e ha confermato l'applicazione della tutela reintegratoria prevista per la violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo. La società è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata nel motivo sulla domanda generica; la Corte ne esclude la violazione perché la questione è nuova e comunque la domanda risultava sufficientemente proposta e interpretata dal giudice di merito

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla carenza di interesse ad agire; la Corte osserva che la doglianza non coglie la ratio decidendi e che l'atto introduttivo era sufficiente a fondare l'interesse

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la domanda di condanna generica era effettivamente proposta e la motivazione di merito affrontava le questioni rilevanti

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per difetto di motivazione; la Corte precisa che la nullità ricorre solo in caso di motivazione mancante o incomprensibile, ipotesi non ricorrente

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per affermare che il debitore può contestare in primo grado l'interesse del creditore alla tutela frazionata, consentendo il contraddittorio sul punto

  • art. 278 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla condanna generica; la Corte nega che vi sia stata una pronuncia officiosa illegittima, rilevando che la domanda era già formulata come generica

  • art. 4, comma 3, L. n. 223/1991

    la comunicazione di avvio della procedura deve indicare in modo specifico le ragioni tecnico-organizzative che giustificano la delimitazione della platea dei licenziabili a una sede o reparto

  • art. 4, comma 9, L. n. 223/1991

    la non corrispondenza della comunicazione al modello legale integra violazione procedurale, distinta dalla violazione sostanziale dei criteri di scelta

  • art. 5, comma 1, L. n. 223/1991

    i lavoratori da licenziare devono essere individuati avuto riguardo al complesso aziendale, salvo che oggettive esigenze tecnico-produttive, coerenti con la comunicazione ex art. 4, consentano una delimitazione più ristretta

  • art. 5, comma 3, L. n. 223/1991

    la violazione dei criteri di scelta comporta il regime sanzionatorio reintegratorio, non quello meramente indennitario, secondo la ricostruzione applicata dalla Corte

  • art. 5, L. n. 223/1991

    la platea dei lavoratori interessati alla riduzione deve essere definita secondo criteri legali e non mediante una scelta unilaterale meramente territoriale del datore

  • art. 3 L. n. 604/1966

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'esigibilità della comparazione; la Corte non accoglie l'interpretazione proposta

  • art. 18 L. n. 300/1970

    la domanda dei lavoratori è letta come richiesta di tutela risarcitoria/indennitaria generica; la violazione sostanziale dei criteri di scelta conduce all'applicazione del comma 4 nella versione applicabile

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    si applica quando il licenziamento collettivo viola sostanzialmente i criteri di scelta, ad esempio per illegittima delimitazione della platea dei licenziabili

  • art. 1, comma 46, L. n. 92/2012

    richiamato come norma che ha modificato il regime sanzionatorio dell'art. 5 l. n. 223/1991 distinguendo tra violazioni procedurali e violazioni dei criteri di scelta

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo la regola è la comparazione dei lavoratori con riferimento all'intero complesso aziendale; la delimitazione a un reparto, unità produttiva o sede territoriale è ammissibile solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive e specificamente motivata nella comunicazione di avvio della procedura.
  • La scelta di circoscrivere la platea dei licenziabili non può dipendere da una mera determinazione unilaterale del datore di lavoro, né dalla sola dislocazione geografica delle sedi; occorre che le ragioni della delimitazione siano verificabili dalle organizzazioni sindacali e coerenti con quanto esposto ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991.
  • La diversa localizzazione delle sedi e l'eventuale aggravio organizzativo o di trasferimento non costituiscono, di per sé, parametri legali idonei a escludere la comparazione con lavoratori di pari professionalità addetti ad altre unità produttive.
  • La violazione sostanziale dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista per i licenziamenti illegittimi, mentre la sola incompletezza formale della comunicazione integra un vizio procedurale con diverso regime sanzionatorio.
  • Nel ricorso per cassazione che deduce nullità processuali, la Corte può esaminare direttamente gli atti solo se la censura è proposta in modo specifico e autosufficiente; questioni nuove o non devolute nei gradi di merito sono inammissibili.
  • La domanda del lavoratore volta al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18 St. lav. può essere interpretata come domanda di condanna generica quando non sia determinato o determinabile l'importo richiesto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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