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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24746/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile la richiesta di riesame avverso decreti di sequestro probatorio. Il ricorrente ha dedotto di essere indagato e quindi legittimato a proporre il riesame; in subordine ha sostenuto che agli atti fosse presente la procura speciale conferita al difensore.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha rilevato che i sequestri probatori erano stati disposti in un procedimento distinto (n. 18143/22) contro il padre, Proietti Stefano, mentre il ricorrente risultava terzo interessato e solo successivamente iscritto in altro procedimento (n. 33062/2022). Pertanto non aveva la qualità di indagato ai fini del riesame e, come terzo interessato, era necessaria la procura speciale del difensore, che non risulta agli atti né è stata prodotta per la Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La legittimazione ad impugnare un decreto di sequestro probatorio per riesame dipende dalla qualifica processuale del soggetto al momento del provvedimento: l'indagato ha diversa legittimazione rispetto al terzo interessato.
  • Se il provvedimento impugnato è stato adottato in un procedimento diverso, la posizione processuale nel procedimento che ha adottato il provvedimento è quella determinante per valutare la legittimazione.
  • Il terzo interessato che propone istanza di riesame deve essere munito di procura speciale conferita al difensore; l'assenza di tale procura comporta l'inammissibilita della richiesta.
  • L'iscrizione successiva del soggetto come indagato in altro procedimento non retroagisce per conferire legittimazione a impugnare provvedimenti adottati precedentemente in favore di altro procedimento.
  • In caso di inammissibilità manifestamente infondata o per carenze formali come la mancanza di procura speciale, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

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