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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29961/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello lamentando violazione di norme di diritto penale (artt. 61, n. 11; 81; 624 c.p.) e vizio della motivazione (artt. 192 e 546 c.p.p.), nonché il travisamento e l'omissione di prove decisive: dichiarazioni di Patrizia Polletta, Roberta Ndoci e Dalindo Jaffa Lee e prove documentali, sostenendo che vi fossero condizionamenti della parte civile sui testi e conflittualità tra alcuni testi e l'imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'appellante non abbia soddisfatto gli oneri richiesti per dedurre il travisamento/omissione delle prove (non ha indicato puntualmente gli atti omessi, non ha riportato integralmente le dichiarazioni né dimostrato la loro decisività rispetto alla ricostruzione del merito). Ha inoltre ricordato che il sindacato di legittimità non consente la riedizione dei fatti e della valutazione delle prove operata dal giudice di merito se non emergono macroscopiche illogicità nella motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese processuali della parte civile. Si precisa che resta efficace la pronuncia di condanna di merito (reato di cui all'art. 624 c.p. per fatti successivi a dicembre 2015: 7 mesi di reclusione e 200 euro di multa, con riconoscimento delle attenuanti in regime di equivalenza con l'aggravante, e risarcimento alla parte civile).

Norme richiamate

  • art. 61 cod. pen., n. 11

    Riferimento all'aggravante/rilevanza delle circostanze nella determinazione della pena; la Corte di merito ha operato un bilanciamento tra attenuanti e aggravanti in regime di equivalenza

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla continuazione o alla determinazione della pena in presenza di più fattispecie/condotte, e alla qualificazione giuridica dei fatti

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di furto aggravato; la Corte territoriale ha ritenuto provata la condotta furtiva successiva a dicembre 2015

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata quale base formale del ricorso; citata per inquadrare i mezzi di impugnazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che questo articolo non può essere strumentalmente invocato per aggirare i limiti di ammissibilità fissati dall'art. 606 c.p.p.; non valorizza da solo censure generiche sull'omessa valutazione delle prove

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle censure sulla motivazione; la Corte ricorda i limiti di utilizzazione di talune doglianze in cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione attinenti alla motivazione, segnalando che la censura deve essere specifica e ancorata agli atti processuali indicati

  • art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Richiamato rispetto agli obblighi di allegazione e alla necessità che il ricorrente indichi con precisione gli atti impugnati evitando di costringere la Corte a una lettura integrale degli atti

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato congiuntamente per i limiti procedurali sull'allegazione degli atti e sulle modalità di riproduzione degli stessi in ricorso

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Articolo sulle cause di estinzione del reato/non punibilità; la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare e dichiarare cause di non punibilità (es. prescrizione) in cassazione

Massime di principio

  • La Corte di cassazione è giudice della motivazione, non del merito: non può rivedere la valutazione probatoria del giudice di merito se non in presenza di macroscopiche illogicità o difetti di motivazione evidenti
  • Il motivo che denuncia travisamento o omissione di prove richiede l'osservanza di oneri stringenti: indicazione precisa dell'atto o della dichiarazione, riproduzione integrale o allegazione documentale e dimostrazione della decisività degli elementi omessi rispetto alla decisione impugnata
  • Non è ammesso aggirare i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione invocando l'art. 192 c.p.p.; le doglianze sulla valutazione delle prove devono essere trattate come censure di merito, inammissibili in cassazione se non adeguatamente ancorate alla motivazione
  • Riferimenti generici a violazioni di norme penali (es. arti. 61, 81, 624 c.p.) senza sviluppo argomentativo specifico sono inammissibili
  • In caso di inammissibilità del ricorso non si forma un valido rapporto di impugnazione e pertanto la Cassazione non può pronunciarsi su questioni come la prescrizione o altre cause di estinzione del reato
  • Chi propone ricorso di cassazione deve evitare sintesi o stralci di deposizioni: per consentire il sindacato di legittimità è spesso necessario riportare integralmente le dichiarazioni ritenute decisive
  • L'inammissibilità può comportare condanna alle spese e pagamento di sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende) se non rilevata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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