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Ordinanza

Ordinanza n. 1702/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto reso dal Questore della Provincia di Napoli con il quale veniva respinta la domanda volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

Giustizia amministrativa202603268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Napoli di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento amministrativo era fondato sull'insussistenza del requisito lavorativo posto a base della procedura di ingresso: mancato riscontro della comunicazione UNILAV nelle banche dati del Ministero del Lavoro, assenza di versamenti contributivi e di fonti reddituali riconducibili al rapporto di lavoro dedotto, nonché irreperibilità del richiedente presso il domicilio dichiarato. Il ricorrente ha prodotto successivamente buste paga e una comunicazione UNILAV, sostenendo l'effettiva instaurazione del rapporto lavorativo. Ha inoltre contestato il difetto di contraddittorio procedimentale, presumibilmente in relazione al preavviso di rigetto, deducendo l'irregolarità delle ricerche effettuate presso il domicilio indicato nel procedimento e allegando un diverso domicilio in Ottaviano.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede sommaria, ha ritenuto che la mancata risultanza della comunicazione UNILAV, l'assenza di contribuzione e di redditi collegabili al rapporto, insieme all'irreperibilità presso il domicilio dichiarato, costituiscano riscontri oggettivi idonei a sostenere la valutazione dell'Amministrazione circa la strumentalità della procedura di ingresso e la carenza dei requisiti per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Le buste paga e l'UNILAV prodotti successivamente non sono stati ritenuti sufficienti a superare univocamente gli esiti delle verifiche, poiché successivi o comunque inidonei, allo stato, a comprovare con certezza l'effettiva instaurazione del rapporto lavorativo. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio secondo cui il permesso per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e non può essere riconosciuto quando il rapporto non sia mai validamente sorto o non sia verificabile. È stata ritenuta priva di adeguato fumus anche la censura sul contraddittorio procedimentale, in quanto l'Amministrazione ha prodotto un verbale di vane ricerche svolte per notificare il preavviso di rigetto presso il domicilio dichiarato. La documentazione relativa al diverso domicilio di Ottaviano, essendo successiva, non è stata considerata idonea a infirmare l'accertamento riferito all'indirizzo indicato nel procedimento. Il pregiudizio allegato, pur apprezzabile, non è stato ritenuto sufficiente in assenza del fumus. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda, la natura della materia e la necessità di riservare al merito l'approfondimento definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui il fumus boni iuris; in sua assenza, il pregiudizio allegato non è sufficiente a giustificare la sospensione dell'atto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare avverso il diniego del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la mancata risultanza della comunicazione di assunzione, l'assenza di versamenti contributivi o di redditi riconducibili al rapporto e l'irreperibilità del richiedente presso il domicilio dichiarato possono costituire riscontri oggettivi sufficienti, in sede sommaria, a sostenere la carenza del requisito lavorativo e la possibile strumentalità della procedura di ingresso.
  • La produzione successiva di buste paga o di una comunicazione UNILAV non supera automaticamente gli esiti delle verifiche amministrative quando tali elementi non comprovino in modo certo l'effettiva e originaria instaurazione del rapporto di lavoro posto a base dell'ingresso.
  • Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato; non può essere riconosciuto quando il rapporto non risulti validamente sorto o non sia verificabile.
  • La censura relativa al difetto di contraddittorio procedimentale non presenta fumus quando l'Amministrazione dimostri di avere tentato la notifica del preavviso di rigetto presso il domicilio dichiarato dall'interessato mediante ricerche documentate.
  • La documentazione relativa a un domicilio diverso, formatasi successivamente, non è di per sé idonea a invalidare gli accertamenti compiuti dall'Amministrazione con riferimento all'indirizzo indicato dall'interessato nel procedimento.
  • In assenza del fumus boni iuris, anche un pregiudizio cautelare apprezzabile non giustifica la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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