Sentenza del 15/12/2021 n. 40143 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava a C.G. la corresponsabilità, in solido con l'importatore, per inesatta dichiarazione del valore della merce importata, sulla base di una difformità tra il valore dichiarato e quelli risultanti da altre dichiarazioni e dalla banca dati utilizzata dall'Ufficio. C.G. impugnava gli avvisi sostenendo di avere operato quale rappresentante diretto e di essere esente da responsabilità avendo depositato le dichiarazioni e i documenti fornitigli dall'importatore senza poterne verificare l'attendibilità; lamentava inoltre vizi procedurali e insufficiente accertamento di dolo o colpa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui lo spedizioniere-rappresentante diretto è normalmente estraneo all'obbligazione doganale ma può essere ritenuto responsabile in solido quando abbia fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione e ne conoscesse o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità. Nel caso di specie l'Amministrazione ha assolto l'onere probatorio attraverso il riscontro di un significativo scostamento del valore nella banca dati, e il ricorrente non ha provato di aver usato la diligenza massima richiesta dall'attività professionale. Le doglianze sul mancato contraddittorio non hanno determinato la nullità dell'atto poiché il ricorrente non ha dimostrato un concreto pregiudizio del diritto di difesa; l'eccezione di citare il Ministero è stata ritenuta inammissibile. Spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), art. 201, comma 3
art. 201, par. 3, seconda proposizione
Stabilisce che chi ha fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e era o avrebbe dovuto essere ragionevolmente a conoscenza della loro erroneità può essere considerato debitore; la Corte lo collega alla responsabilità dello spedizioniere diretto quando ha fornito dati/documents irregolari e ne conosceva o doveva conoscerne l'irregolarità.
Legge n. 213/2000, art. 2, commi 6 e 7
Attribuisce rilievo alla responsabilità solidale dello spedizioniere se era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'erroneità dei dati o dell'inidoneità dei documenti; va interpretata unitamente all'art. 201 CDC.
Codice Doganale (art. 5 C.D.C. e art. 40 TULD)
art. 5 CDC p.2; art. 40 TULD comma 1
Delimita le forme di rappresentanza (diretta o indiretta) e stabilisce che l'obbligazione doganale si lega al dichiarante; la rappresentanza diretta comporta che il dichiarante sia il rappresentato, salvo la responsabilità del rappresentante se ha fornito dati irregolari.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 10
Norma penale/civile su responsabilità di chi induce altri in errore; la Corte ha ritenuto la richiamata norma inconferente rispetto alla responsabilità amministrativa doganale discussa.
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11
Regolava i procedimenti amministrativi di rettifica e controdeduzione in materia doganale; la Corte ricorda l'evoluzione normativa e che il mancato contraddittorio amministrativo rileva solo se ha causato concreto pregiudizio.
D.P.R. n. 43/1973 (TU doganale), artt. 66, 70, 76
Prevedevano il procedimento amministrativo gerarchico che consentiva il contraddittorio; la disciplina nazionale di attuazione rimane rilevante ai fini del rispetto dei diritti della difesa in ambito doganale.
Codice civile, art. 1176, comma 2
Fissa l'onere di diligenza professionale: una volta provata la conoscibilità dell'irregolarità dall'Amministrazione, grava sul professionista la prova di avere adoperato la diligenza massima richiesta dall'attività svolta.
Codice doganale, art. 245
Rinvio al diritto nazionale per le norme di attuazione della procedura di ricorso e la possibilità di prevedere forme di tutela equivalenti conformi al diritto UE.
Massime di principio
- Lo spedizioniere che agisce come rappresentante diretto non è automaticamente responsabile per inesattezze dichiarative: la responsabilità solidale sorge se egli ha fornito i dati o i documenti rilevanti e ne conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità.
- L'Amministrazione doganale ha l'onere di fornire elementi oggettivi e specifici (anche presuntivi, come scostamenti significativi rilevati da banche dati) che rendano ragionevole la conoscibilità dell'errore da parte dello spedizioniere.
- Una volta soddisfatto l'onere probatorio dell'Amministrazione, spetta allo spedizioniere dimostrare di avere adottato la diligenza massima richiesta dalla sua professione (art. 1176 c.c.), documentando le fonti dei dati ricevuti e i controlli effettuati.
- Le doglianze per mancato contraddittorio amministrativo sono rilevanti solo se viene provato un concreto pregiudizio al diritto di difesa o che, senza l'irregolarità procedurale, l'esito sarebbe stato diverso; la semplice assenza di audizione non comporta automatico annullamento.
- In contenziosi doganali è opportuno conservare e produrre sempre la documentazione che prova l'origine e l'accuratezza dei dati forniti dall'importatore, nonché contestare tempestivamente la metodologia e i risultati delle banche dati dell'Amministrazione.
- Lamentare la nullità per aver citato un soggetto amministrativo errato è inammissibile se la parte legittimata passiva è l'Agenzia; si devono indicare correttamente le controparti applicabili alla data dei fatti.
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