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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/472

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/472 della Commissione, del 23 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

Normativa europea32026R0472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna un allegato del regolamento (CE) n. 1484/95 per riflettere nuove informazioni sui prezzi rappresentativi nel comparto delle uova, del pollame e dell’ovoalbumina. La Commissione interviene sulla base dei controlli periodici dei dati di mercato e delle variazioni dei prezzi secondo l’origine. La misura è concepita per produrre effetti immediati, entrando in vigore il giorno della pubblicazione.

Modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 per aggiornare i prezzi rappresentativi nel settore delle uova e del pollame e per l’ovoalbumina, con effetto immediato dalla pubblicazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni di taluni prodotti agricoli rientranti nei settori delle uova e del pollame nonché dell’ovoalbumina, ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e del relativo regime dei dazi addizionali all’importazione previsto dal regolamento (CE) n. 1484/95. La modifica riguarda in particolare il prodotto identificato in allegato (codice NC 0408 91 80, uova sgusciate essiccate) con indicazione del prezzo rappresentativo e della cauzione per l’origine AR. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/472 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. L’intervento è motivato dal controllo periodico dei dati di mercato, dal quale emerge la necessità di aggiornare i valori rappresentativi per talune importazioni in funzione delle variazioni di prezzo secondo l’origine.

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione richiama il TFUE, il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in particolare l’articolo 183, lettera b), e il regolamento (UE) n. 510/2014 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a). I considerando chiariscono che la modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 1484/95 è conseguenza diretta dell’aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo dei prezzi rappresentativi.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Nel nuovo allegato figura il codice NC 0408 91 80, relativo a "uova sgusciate essiccate", con un prezzo rappresentativo pari a 835,5 EUR/100 kg e una cauzione di 0 EUR/100 kg. L’origine indicata è AR, secondo la nomenclatura richiamata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470.

Entrata in vigore ed effetti

Per garantire l’applicazione tempestiva della misura, l’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espresso come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. Il nuovo allegato riporta, per il codice NC 0408 91 80 (uova sgusciate essiccate), un prezzo rappresentativo pari a 835,5 EUR/100 kg e una cauzione pari a 0 EUR/100 kg, con origine AR.

Base giuridica e finalità dell’intervento

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è adeguare i prezzi rappresentativi in funzione dei dati aggiornati e delle variazioni dei prezzi per origine, nell’ambito del regime dei dazi addizionali all’importazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledazi all'importazione

Testo integrale

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