Cassazione Penale, Sentenza n. 46593/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia. Sosteneva che l'appello era stato inviato al corretto indirizzo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e che il difensore aveva ricevuto avviso di consegna, dunque l'impugnazione sarebbe stata tempestiva e conosciuta dalla cancelleria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la questione non fosse la ricezione dell'atto ma la sua tempestività: la sentenza era stata pronunciata il 14/10/2022 e depositata il 18/10/2022; il termine quinquennale previsto dall'art. 585 (15 giorni) e il successivo termine di 30 giorni portavano la scadenza dell'impugnazione al 28/11/2022. L'appello è risultato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Firenze il 30/11/2022 e la documentazione postale allegata indica data di spedizione 30/11/2022, pertanto tardivo. Le disposizioni della cosiddetta Riforma Cartabia che avrebbero allungato i termini non si applicano perché la dichiarazione di assenza e la pronuncia della sentenza sono avvenute anteriormente all'entrata in vigore delle norme transitorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 585 cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato che, in mancanza di termini indicati nella pronuncia, il decorso dei termini per impugnare si calcola rispetto alla pronuncia (e al deposito), con il periodo di 15 giorni previsto dall'art. 585 e il successivo termine ordinario di 30 giorni per proporre appello; il ricorso è stato considerato tardivo alla luce di tale calcolo.
art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.
La norma che aumenta di 15 giorni i termini per il difensore dell'imputato giudicato in assenza non è stata applicata perché la sentenza impugnata e la dichiarazione di assenza sono anteriori all'entrata in vigore delle modifiche (transitorietà).
art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen.
La disposizione, anch'essa introdotta dalla Riforma Cartabia e avente contenuto innovativo in tema di assenza, non opera nel caso concreto perché la dichiarazione di assenza è intervenuta prima dell'entrata in vigore della riforma.
art. 89 d.lgs. n. 150/2022 (disposizioni transitorie)
quando il giudice ha già pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 debbano proseguire con l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale ... anteriormente vigenti
La Corte ha applicato le regole transitorie: poiché la dichiarazione di assenza e la sentenza sono anteriori all'entrata in vigore delle novità, si continuano ad applicare le norme anteriori alla Riforma Cartabia e non le nuove maggiorazioni dei termini.
art. 99-bis d.l. 162/2022 convertito nella L. 199/2022
Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui le modifiche introdotte dal decreto si applicano solo alle impugnazioni di sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma; pertanto non estendibili ai casi antecedenti.
C. Cost. n. 186/2000
Richiamata per motivare la condanna alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto non sussistere un'assenza di colpa tale da escludere la condanna pecuniaria per l'impugnazione manifestamente inammissibile.
Massime di principio
- Il termine per proporre appello deve essere calcolato con attenzione: se la sentenza è stata pronunciata senza indicazione di termini per il deposito, il calcolo prende avvio dalla data di pronuncia (e tiene conto del termine di 15 giorni previsto dall'art. 585), quindi occorre verificare sia la data di pronuncia che la data di deposito.
- La prova dell'invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno deve documentare la data di spedizione; la sola conoscenza o ricezione dell'atto da parte del difensore non è sufficiente a validare un'impugnazione presentata oltre il termine: conta la data di spedizione rispetto alla scadenza.
- L'offerta di deposito dell'atto in cancelleria fa data al momento del deposito: se l'atto viene materialmente depositato oltre la scadenza, l'impugnazione è tardiva anche se la raccomandata è stata ricevuta presso il destinatario.
- Le modifiche normative che allungano i termini (es. Riforma Cartabia) si applicano solo ai casi espressamente previsti e, per effetto delle norme transitorie, generalmente soltanto alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
- Quando si impugna per tempo mediante spedizione postale, è prudente conservare e allegare la documentazione che provi inequivocabilmente la data di spedizione (marcatura postale) e valutare, se necessario, il deposito immediato presso la cancelleria per evitare rischi di tardività.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile non escluso è l'onere di condanna al pagamento delle spese e, se rilevante, di somme alla Cassa delle ammende; va quindi valutata la fondatezza preventiva prima di proporre impugnazioni rischiose.
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