Cassazione Penale, Ordinanza n. 00931/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto come insolvenza fraudolenta. Sostiene in sostanza che la fattispecie non sarebbe stata correttamente integrata. La Corte di cassazione rileva tuttavia che la doglianza è solo reiterativa delle tesi già esposte, si risolve in una contestazione fattuale e risulta manifestamente infondata, poiché il giudice di merito aveva valorizzato elementi induttivi seri e univoci, desunti dal contesto dell'azione e dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione, dai quali desumeva il proposito originario di non adempiere e la dissimulazione dello stato di insolvenza.
Norme richiamate
insolvenza fraudolenta
La fattispecie è ritenuta integrata quando, sulla base di elementi induttivi seri e univoci, risulti che l'agente abbia assunto l'obbligazione sin dall'origine senza volontà di adempierla, dissimulando il proprio stato di insolvenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello e che miri sostanzialmente a rivalutare il compendio fattuale è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La qualificazione del fatto come insolvenza fraudolenta può fondarsi su elementi indiziari desunti sia dal contesto della condotta sia dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione, purché tali elementi siano seri e univoci.
- È sufficiente, per integrare il reato, la prova del proposito originario di non adempiere e della dissimulazione dello stato di insolvenza, quando tali dati siano logicamente ricavati dal materiale probatorio valorizzato dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la doglianza sia manifestamente infondata e non introduca un effettivo vizio di legittimità, ma solo una diversa lettura dei fatti.
Come è indicizzato
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