Ordinanza n. 2182/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti del questore di Siena di ammonimento per asseriti comportamenti persecutori
Esito
La controversia
Gli originari ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di ammonimento adottati dal questore della Provincia di Siena, deducendo, tra l’altro, difetto di istruttoria e di motivazione. In appello hanno censurato la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso, lamentando in particolare l’assenza, sia negli atti del procedimento sia nella documentazione depositata in giudizio, dei verbali delle testimonianze rese e, più in generale, della documentazione principale posta a fondamento della misura di prevenzione. È stata inoltre richiamata l’omissione asseritamente contenuta nel verbale del 12 agosto 2019 e la mancata produzione della denuncia presentata dai controinteressati, che avrebbe dato avvio al procedimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito nel merito l’appello. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Questura di Siena una relazione di chiarimenti e il deposito della documentazione completa posta a sostegno dei provvedimenti di ammonimento, inclusi, ove esistenti, i verbali delle testimonianze, la denuncia dei controinteressati e gli ulteriori atti rilevanti, anche in relazione alle omissioni dedotte riguardo al verbale del 12 agosto 2019. Ha assegnato all’amministrazione il termine di 45 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per adempiere e ha rinviato la prosecuzione della trattazione alla pubblica udienza del 9 luglio 2026.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
Richiamato tra le disposizioni processuali rilevanti per l’attività istruttoria.
Richiamato tra le disposizioni processuali rilevanti per l’acquisizione degli elementi necessari alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione fonda un provvedimento di ammonimento del questore su denunce, testimonianze e altri elementi istruttori, la loro effettiva disponibilità e conoscibilità devono poter essere verificate dal giudice ai fini del controllo sulla sufficienza dell’istruttoria e della motivazione.
- La mancata produzione in giudizio degli atti principali posti a fondamento del provvedimento impugnato può rendere necessario l’esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice amministrativo, mediante richiesta di relazione e acquisizione della documentazione completa.
- In presenza di contestazioni puntuali relative a omissioni o lacune nei verbali procedimentali, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione degli atti e dei chiarimenti necessari prima di decidere sull’appello.
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