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Sentenza

Sentenza n. 334/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Comune di Salandra alla sentenza del Giudice di Pace di Matera n. 34 del 19 febbraio 2025, integrata dall’ordinanza di correzione del 6 marzo 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il professionista ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva condannato il Comune al pagamento di € 5.922,80, oltre agli interessi previsti dall’art. 5 d.lgs. 231/2002 dalle scadenze delle fatture nn. 7/2021, 8/2021 e 16/2021, e delle spese liquidate nel titolo. Dopo la notificazione del titolo il 7 marzo 2025, aveva notificato precetto l’8 luglio 2025 e pignoramento presso terzi il 29 luglio 2025, senza esito per la dichiarata impignorabilità delle somme; era rimasta inadempiuta anche una proposta di pagamento rateizzato. Dopo la diffida del 19 febbraio 2026, ha chiesto il pagamento delle somme dovute e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per ogni giorno di ritardo dall’ordine di pagamento. Ha inoltre incluso le somme relative ai distinti procedimenti esecutivi. Il ricorso è stato notificato il 3 marzo 2026 e depositato il 10 marzo 2026.

La decisione

Il ricorso è ammissibile: è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Nel merito, il Comune, non costituitosi, non ha provato l’adempimento, neppure parziale; il TAR ha quindi accertato la persistente inottemperanza e ordinato il pagamento di € 5.922,80, con gli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalle scadenze delle fatture fino al saldo, nonché delle spese liquidate nel titolo: compenso professionale di € 1.200,00, rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA secondo i criteri indicati in motivazione, e spese vive di € 280,00 con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza del Giudice di Pace. Ha disposto una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino al pagamento; ha escluso la retroattività della penalità e non ha riconosciuto nel giudizio di ottemperanza i compensi relativi ai distinti procedimenti esecutivi di espropriazione forzata, di competenza del giudice ordinario. Ha assegnato al Comune 60 giorni per adempiere e, per l’ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Matera o un suo delegato, autorizzandolo a utilizzare le somme disponibili e, se necessario, a modificare il bilancio o predisporre il piano di rateizzazione triennale nei limiti e con le garanzie precisati in motivazione. Il compenso del commissario è stato liquidato in € 500,00 a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112-115 c.p.a.

    Pertanto, il dott. Pietro Ragone, dopo aver diffidato il Comune di Salandra in data 19.2.2026, con il presente ricorso, notificato il 3.3.2026 presso l’indirizzo di posta elettronica IPA comune.salandra@cert.ruparbasilicata.it e depositato il 10.3.2026, ha chiesto la corresponsione delle suddette somme ed anche il pagamento delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’attuazione del titolo giudiziale e, nei limiti previsti, l’applicazione della penalità di mora.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso in esame, in quanto è stato rispettato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. nella L. n. 30/1997.

    Il ricorso per l’esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile se è decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    allegando il titolo esecutivo asseverato, munito della certificazione attestante il passaggio in giudicato ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm..

    Il ricorso di ottemperanza è stato proposto corredando il titolo esecutivo della certificazione del suo passaggio in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, L. n. 208 del 2015, non è iniqua e va pertanto disposta la corresponsione di una penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle predette somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente Sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo.

    La penalità di mora può essere disposta, se non iniqua, quale misura coercitiva per il protrarsi dell’inottemperanza; decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e non retroagisce al periodo anteriore.

  • art. 5 d.lgs. 231/2002

    della sorte capitale di € 5.922,80, oltre interessi ex art. 5 D.Lg.vo n. 231/2002, decorrenti dalle singole scadenze delle suddette fatture nn. 7/2021, 8/2021 e 16/2021, fino al soddisfo;

    In esecuzione del titolo, gli interessi sulla sorte capitale decorrono dalle singole scadenze delle fatture fino all’effettivo pagamento.

  • art. 2, comma 2, d.m. 55/2014

    compenso professionale di € 1.200,00, a cui vanno aggiunti nel seguente ordine: a) il 15% della predetta somma a titolo di rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014;

    Al compenso professionale liquidato nel titolo va aggiunto il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.

  • art. 6, comma 3, d.P.R. 633/1972

    tenuto conto dell’art. 6, comma 3, DPR n. 633/1972, secondo cui “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”, dell’art. 16 D.L. n. 41/1995 conv. nella L. n. 85/1995, ai sensi del quale l’IVA va applicata anche sulla CPA e della circostanza che le somme a titolo di IVA e CPA, in regime di sospensione fino al pagamento dell’imponibile, vanno determinate anche sui predetti interessi;

    Ai fini della liquidazione delle somme dovute, le prestazioni di servizi si considerano effettuate al pagamento del corrispettivo; IVA e CPA, sospese fino al pagamento dell’imponibile, vanno determinate anche sugli interessi secondo quanto specificato dal giudice.

  • art. 16 d.l. 41/1995, convertito nella l. 85/1995

    tenuto conto dell’art. 6, comma 3, DPR n. 633/1972, secondo cui “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”, dell’art. 16 D.L. n. 41/1995 conv. nella L. n. 85/1995, ai sensi del quale l’IVA va applicata anche sulla CPA e della circostanza che le somme a titolo di IVA e CPA, in regime di sospensione fino al pagamento dell’imponibile, vanno determinate anche sui predetti interessi;

    Nel calcolo delle somme accessorie liquidate nel titolo, l’IVA si applica anche sulla CPA.

  • art. 194, comma 2, d.lgs. 267/2000

    oppure alla predisposizione, soltanto con riferimento alla provvista economica necessaria per l’attuazione della presente Sentenza, dell’apposito piano di rateizzazione triennale ex art. 194, comma 2, D.L.gv.o n. 267/2000, munito dell’attestazione di copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000, mediante l’individuazione di somme diverse da quelle indisponibili di cui al comma 2 dell’art. 159 D.Lg.vo n. 267/2000.

    Per dare esecuzione al giudicato, il commissario può predisporre un piano di rateizzazione triennale, limitato alla provvista necessaria per l’attuazione della sentenza.

  • art. 151, comma 4, d.lgs. 267/2000

    oppure alla predisposizione, soltanto con riferimento alla provvista economica necessaria per l’attuazione della presente Sentenza, dell’apposito piano di rateizzazione triennale ex art. 194, comma 2, D.L.gv.o n. 267/2000, munito dell’attestazione di copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000, mediante l’individuazione di somme diverse da quelle indisponibili di cui al comma 2 dell’art. 159 D.Lg.vo n. 267/2000.

    Il piano di rateizzazione predisposto per l’esecuzione deve essere munito dell’attestazione di copertura finanziaria.

  • art. 159, comma 2, d.lgs. 267/2000

    oppure alla predisposizione, soltanto con riferimento alla provvista economica necessaria per l’attuazione della presente Sentenza, dell’apposito piano di rateizzazione triennale ex art. 194, comma 2, D.L.gv.o n. 267/2000, munito dell’attestazione di copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000, mediante l’individuazione di somme diverse da quelle indisponibili di cui al comma 2 dell’art. 159 D.Lg.vo n. 267/2000.

    La provvista per il piano di rateizzazione deve essere individuata tra somme diverse da quelle dichiarate indisponibili ai sensi della norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non si costituisce e non fornisce prova dell’adempimento, anche parziale, può ritenersi persistente l’inottemperanza al titolo esecutivo e ordinarsi il pagamento delle somme dovute.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva e deterrente rispetto al protrarsi dell’inottemperanza e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, non da un momento anteriore.
  • Nel giudizio amministrativo di ottemperanza non possono essere riconosciuti i compensi professionali relativi a distinti e autonomi procedimenti esecutivi di espropriazione forzata, la cui cognizione appartiene al giudice ordinario.
  • Quando la pubblica amministrazione non adempie spontaneamente, il giudice può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza, attribuendogli i poteri necessari a reperire la provvista nel rispetto dei vincoli di indisponibilità delle somme pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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