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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11725/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di pagamento emessi per il tributo consortile/canone irriguo codice 750, relativi alle annualità 2005 e 2010. La contribuente aveva impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, difetto del presupposto impositivo, difetto di motivazione, nullità per indeterminatezza dell'oggetto, prescrizione quinquennale ed estinzione per pagamento; il giudizio di primo grado era stato sfavorevole, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo, per il 2005, maturata la prescrizione e comunque non più esigibile la pretesa, e per il 2010, insufficiente la motivazione dell'avviso. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione, sostenendo che la lite riguardasse una pretesa da somministrazione d'acqua e quindi spettasse al giudice ordinario; 2) omesso esame/insufficiente motivazione per la pretesa inammissibilità dell'appello della contribuente, ritenuto non specifico perché riproduttivo delle difese di primo grado; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti, sostenendo che gli avvisi fossero sufficientemente motivati e che la motivazione per relationem fosse ammissibile per i contributi consortili.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo sul difetto di giurisdizione per carenza di autosufficienza e di specifiche allegazioni idonee a stabilire se la pretesa riguardasse solo il consumo di acqua oppure un contributo di natura mista comprendente anche quote fisse con profili tributari. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, osservando che la doglianza non investiva un "fatto" storico ma una questione giuridica; inoltre, nel processo tributario la mera riproposizione delle ragioni di impugnazione può soddisfare l'onere di specificità dell'appello ex art. 53 d.lgs. 546/1992. Ha respinto il terzo motivo, affermando che anche per i contributi consortili la motivazione per relationem è idonea se consente di comprendere presupposto, an e quantum della pretesa, ma nel caso concreto la valutazione di merito della CTR sulla insufficienza della motivazione non era censurabile in sede di legittimità. Il consorzio è stato condannato alle spese e, in quanto soccombente, è stata dichiarata la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1 n. 3; comma 1 n. 5

    È richiamato per delimitare i motivi di ricorso: il difetto di giurisdizione come violazione di legge e il vizio di omesso esame come riferito a un fatto storico decisivo, non a una questione giuridica.

  • art. 366 c.p.c.

    È richiamato in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone di indicare gli elementi di fatto e la loro localizzazione negli atti.

  • art. 342 c.p.c.

    Nel processo tributario non è applicato in modo rigido, poiché la specificità dell'appello va letta alla luce della disciplina speciale del d.lgs. 546/1992.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    L'appello tributario ha carattere devolutivo pieno; la riproposizione delle ragioni già svolte contro la decisione di primo grado può integrare l'onere di specificità.

  • art. 7 L. 212/2000

    L'avviso di pagamento deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di comprendere presupposto, an e quantum della pretesa; la motivazione per relationem è ammissibile se raggiunge tale scopo.

  • art. 3 L. 241/1990

    La motivazione del provvedimento amministrativo può essere resa anche per relationem, purché sia intellegibile la pretesa e il riferimento agli atti presupposti.

  • art. 21-septies L. 241/1990

    È richiamato nel terzo motivo, ma la Corte respinge la censura senza ravvisare una nullità dell'atto per difetto di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • Cass. Sez. U. 11720/2010

    È richiamata per il principio secondo cui, quando il Consorzio agisce come erogatore del servizio di somministrazione d'acqua per il recupero dei corrispettivi di utenza, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • Cass. 03/02/2023, n. 3433

    È richiamata per distinguere procura alle liti e mandato e per affermare la persistente efficacia della procura nonostante la cessazione del rappresentante che l'abbia conferita, salvo revoca del nuovo rappresentante.

  • Cass. 25/03/2024, n. 8016

    È richiamata per affermare l'ammissibilità della motivazione per relationem, distinguendo il piano della motivazione da quello della prova della pretesa.

  • Cass. 27/07/2012, n. 13469

    È richiamata per il principio secondo cui l'atto impositivo non deve necessariamente indicare le modalità di calcolo quando il quantum discende direttamente dai criteri di legge.

  • Cass. 22/01/2016, n. 1200

    È richiamata per affermare che, nel processo tributario, la riproposizione delle argomentazioni già svolte contro l'atto impugnato soddisfa l'onere di specificità dell'appello.

  • Cass. 05/10/2018, n. 24641

    È richiamata a conferma della specialità dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 rispetto all'art. 342 c.p.c.

  • Cass. 22/03/2017, n. 7369

    È richiamata nel medesimo senso sul rapporto tra specificità dell'appello tributario e disciplina generale del processo civile.

  • Cass. 19/12/2018, n. 32838

    È richiamata per affermare che la specificità dell'appello non impone di introdurre nuovi argomenti giuridici rispetto a quelli già sottoposti al primo giudice.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È applicato per la statuizione sul contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve colpire un fatto storico decisivo e non una mera questione giuridica, una difesa o un motivo di appello.
  • Chi deduce il difetto di giurisdizione deve allegare con precisione gli elementi di fatto necessari a qualificare la pretesa; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Nel processo tributario l'appello ha natura pienamente devolutiva e l'onere di specificità ex art. 53 d.lgs. 546/1992 può essere assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni già formulate contro la decisione di primo grado.
  • La motivazione per relationem dell'atto impositivo è valida se consente al destinatario di comprendere il presupposto, l'an e il quantum della pretesa; non è necessario indicare in dettaglio le modalità di calcolo quando queste discendono direttamente dai criteri normativi applicabili.
  • La verifica della correttezza in concreto del quantum richiesto in rapporto alle caratteristiche del bene o del rapporto costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneAccertamentoContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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