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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36239/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionata)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una pensionata volta ad ottenere i ratei differenziali della pensione di vecchiaia, assumendo che nella base di calcolo della retribuzione pensionabile, per i periodi di contribuzione figurativa, dovessero essere computati anche gli emolumenti extramensili, in particolare la tredicesima mensilità e l’indennità sostitutiva delle ferie non godute. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo che l’ente previdenziale non avesse provato di avere già conteggiato tali voci e che, anzi, potesse desumersi presuntivamente il mancato computo dalle circolari interne dell’Istituto. Con il ricorso per cassazione l’INPS deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 4, l. n. 155/1981, 7, comma 9, l. n. 223/1991, 2 l. n. 164/1975 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente addossato all’INPS l’onere di provare il pagamento dei ratei comprensivi degli emolumenti extramensili e avesse male interpretato le circolari, le quali non riguardavano la contribuzione figurativa relativa ai periodi di CIG.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il motivo dell’INPS. Ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 2697 c.c. da parte della Corte d’appello, osservando che, in tema di diritto di credito alla prestazione pensionistica, al creditore spetta l’allegazione dell’inadempimento o inesatto adempimento, mentre grava sul debitore/ente previdenziale la prova del fatto estintivo del credito, cioè l’avvenuto pagamento. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non confutava specificamente tale autonoma ratio decidendi, limitandosi a contestare la valutazione presuntiva del mancato computo ricavata dalle circolari INPS; critica che è stata giudicata inammissibile perché non colpiva la decisiva affermazione sull’assenza di prova del pagamento. È stato anche osservato che l’INPS non aveva dedotto elementi di fatto idonei a dimostrare l’effettivo pagamento di ratei pensionistici comprensivi degli emolumenti extramensili. Il ricorso è quindi stato respinto, con conferma della decisione di merito favorevole alla pensionata.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, L. n. 155/1981

    Richiamato dall’INPS a sostegno della tesi sull’esatto computo della contribuzione e dei ratei pensionistici, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il riparto dell’onere della prova applicato dalla Corte territoriale.

  • art. 7, comma 9, L. n. 223/1991

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne ricava una regola diversa rispetto al principio generale sull’onere della prova del fatto estintivo del credito.

  • art. 2 L. n. 164/1975

    Citato nel ricorso in relazione al trattamento previdenziale e al computo delle componenti retributive, senza esito utile per l’ente ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, in materia di credito pensionistico, il creditore deve allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento, mentre il debitore che invochi l’avvenuto pagamento deve provarlo come fatto estintivo del diritto.

  • Cass. S.U. n. 13533/2001

    Richiamata come precedente consolidato a sostegno del riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore nei giudizi di adempimento/inadempimento.

Massime di principio

  • Nei giudizi aventi ad oggetto un credito pensionistico, il pensionato deve allegare il mancato corretto pagamento o il diverso calcolo dovuto, mentre l’ente previdenziale, se eccepisce l’avvenuto pagamento, deve provarlo quale fatto estintivo del credito.
  • La prova del diritto al ricalcolo può essere limitata alla fonte legale del diritto quando non sia contestato il presupposto normativo del computo delle componenti retributive rilevanti; in tal caso la controversia si concentra sull’esistenza del pagamento o sull’esattezza dell’adempimento.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve attaccarle tutte; la censura che colpisce solo una motivazione non decisiva non può condurre alla cassazione e può risultare inammissibile.
  • La contestazione dell’interpretazione di circolari o atti interni è irrilevante se non incide sulla ratio decisiva relativa alla mancata prova del fatto estintivo del diritto azionato.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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