Sentenza n. 537/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'ottemperanza: al giudicato di cui alla sentenza della Corte d’appello di Palermo 20/3/2025, n. 178;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato relativo al pagamento di differenze retributive e spese legali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 178 del 20 marzo 2025, che aveva condannato l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità al pagamento delle differenze retributive maturate per mansioni riconducibili alla categoria D del CCRL dei dipendenti della Regione Siciliana, dal 14 luglio 2015 fino alla data del ricorso di primo grado, oltre agli interessi legali sui singoli ratei e alle spese legali. Il ricorrente lamentava l’inottemperanza e chiedeva l’ordine di conformazione dell’Amministrazione, il pagamento delle somme dovute e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, con distrazione delle spese in favore del difensore. Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha depositato i mandati di pagamento, dando esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva integralmente provveduto all’esecuzione del giudicato mediante il pagamento delle somme dovute. Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate poiché l’Amministrazione aveva avviato autonomamente il procedimento di esecuzione già il 24 aprile 2025, prima della proposizione del ricorso, e lo aveva concluso nelle more del giudizio. È stata tuttavia riconosciuta la ripetizione del contributo unificato, posto a carico dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente. È stato inoltre ordinato all’autorità amministrativa di eseguire la sentenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Le disposizioni disciplinano il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione obbligata.
Massime di principio
- La sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta nelle more del giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’amministrazione abbia avviato autonomamente il procedimento di esecuzione del giudicato prima della proposizione del ricorso e lo abbia concluso nelle more del giudizio, il giudice può compensare le spese di lite, pur ponendo a carico dell’amministrazione la rifusione del contributo unificato sostenuto dal ricorrente.
- La documentazione dei mandati di pagamento è idonea a dimostrare l’avvenuta esecuzione dell’obbligo pecuniario derivante dal giudicato, rendendo non più attuale la domanda di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 466/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 392/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →