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Ordinanza

Ordinanza n. 602/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto della richiesta di visto per motivi di lavoro subordinato n. 1022 emesso il 04 febbraio 2024 dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca.

Giustizia amministrativa202508403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per motivi di lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nell’istanza incidentale ha chiesto anche l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha rilevato la necessità di riservare ogni questione processuale, compresa l’ammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’atto presupposto, e ha fissato la trattazione del merito in udienza pubblica.

La decisione

Il Tribunale non ha definito la domanda cautelare nel merito, ritenendo sussistenti i presupposti per fissare la trattazione della causa in udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato perché il ricorrente non risultava presente sul territorio italiano, né risultavano pendenti un procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno o una domanda di protezione internazionale. Il giudice ha inoltre precisato che restava riservata ogni questione processuale, inclusa l’eventuale inammissibilità derivante dalla mancata impugnazione dell’atto presupposto. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, nell’ambito della fase cautelare, di fissare la trattazione della causa nel merito in udienza pubblica, riservando la decisione sulle questioni processuali e sostanziali.

  • art. 119 d.P.R. 115/2002

    È stato interpretato nel senso che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede la presenza dell’istante sul territorio italiano, salvo l’estensione ermeneutica riconosciuta in determinate condizioni a soggetti non regolarmente presenti; tali condizioni non risultavano sussistenti nel caso concreto.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può fissare direttamente la trattazione del merito in udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire in tale sede tutte le questioni processuali, che possono essere espressamente riservate alla decisione successiva.
  • L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo l’art. 119 del d.P.R. 115/2002 come interpretato nella decisione, presuppone la presenza dell’istante sul territorio italiano; l’estensione a soggetti non regolarmente presenti richiede comunque la ricorrenza delle specifiche condizioni individuate dalla giurisprudenza richiamata.
  • La mancata impugnazione di un atto presupposto può costituire una questione di ammissibilità del ricorso, da riservare alla successiva trattazione quando non venga decisa nella fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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