Cassazione Civile, Ordinanza n. 21720/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
Il contribuente impugnava l'estratto di ruolo relativo a 42 cartelle di pagamento, deducendo in precedenza l'inammissibilità di alcune cartelle mai notificate e l'illegittimità della pretesa per le altre, in particolare per vizi di notifica e per intervenuta prescrizione. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado, salvo le spese, ritenendo inammissibile l'impugnazione di 3 cartelle mai notificate e infondato il ricorso per le restanti 39, reputando validamente provata la notifica. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi: violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 100 c.p.c.; violazione dell'art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse valorizzato solo gli avvisi di ricevimento in copia conforme senza considerare l'obbligo di deposito degli originali delle cartelle; omesso esame della prescrizione delle cartelle.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato che, nelle more, per parte delle cartelle era intervenuto l'annullamento ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018 e, per le restanti, il contribuente aveva presentato istanze di definizione agevolata con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, istanze accolte dalla controparte. Ritenuti integrati i presupposti dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese processuali.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge nei primi due motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di omesso esame dedotto con il terzo motivo
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e delle cartelle
art. 100 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione all'interesse ad agire
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
richiamato per contestare la prova della notifica delle cartelle di pagamento
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato per contestare la regolarità delle notifiche delle cartelle
art. 4 del d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018
richiamato come base dell'annullamento di parte delle cartelle in corso di causa
art. 6 del d.l. n. 119/2018
ritenuto integrato, con conseguente definizione della lite e cessazione della materia del contendere
art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. in l. 18 dicembre 2020 n. 176
richiamato solo per la modalità di decisione da remoto
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, la controversia tributaria viene definita per effetto di una procedura di definizione agevolata o di un annullamento sopravvenuto degli atti, viene meno l'interesse alla decisione di merito e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione della lite rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, anche se essi attengano a vizi di notificazione, ammissibilità dell'impugnazione o prescrizione del credito.
- In presenza di una definizione agevolata accolta dall'ente impositore o della riscossione, la regolazione delle spese può essere disposta per compensazione in ragione dell'esito complessivo della controversia.
- L'estinzione per cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenuta carenza di interesse di entrambe le parti a una decisione sul merito.
Come è indicizzato
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