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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21720/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

Il contribuente impugnava l'estratto di ruolo relativo a 42 cartelle di pagamento, deducendo in precedenza l'inammissibilità di alcune cartelle mai notificate e l'illegittimità della pretesa per le altre, in particolare per vizi di notifica e per intervenuta prescrizione. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado, salvo le spese, ritenendo inammissibile l'impugnazione di 3 cartelle mai notificate e infondato il ricorso per le restanti 39, reputando validamente provata la notifica. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi: violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 100 c.p.c.; violazione dell'art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse valorizzato solo gli avvisi di ricevimento in copia conforme senza considerare l'obbligo di deposito degli originali delle cartelle; omesso esame della prescrizione delle cartelle.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato che, nelle more, per parte delle cartelle era intervenuto l'annullamento ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018 e, per le restanti, il contribuente aveva presentato istanze di definizione agevolata con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, istanze accolte dalla controparte. Ritenuti integrati i presupposti dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge nei primi due motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del vizio di omesso esame dedotto con il terzo motivo

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e delle cartelle

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'interesse ad agire

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per contestare la prova della notifica delle cartelle di pagamento

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per contestare la regolarità delle notifiche delle cartelle

  • art. 4 del d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018

    richiamato come base dell'annullamento di parte delle cartelle in corso di causa

  • art. 6 del d.l. n. 119/2018

    ritenuto integrato, con conseguente definizione della lite e cessazione della materia del contendere

  • art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. in l. 18 dicembre 2020 n. 176

    richiamato solo per la modalità di decisione da remoto

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, la controversia tributaria viene definita per effetto di una procedura di definizione agevolata o di un annullamento sopravvenuto degli atti, viene meno l'interesse alla decisione di merito e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta definizione della lite rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, anche se essi attengano a vizi di notificazione, ammissibilità dell'impugnazione o prescrizione del credito.
  • In presenza di una definizione agevolata accolta dall'ente impositore o della riscossione, la regolazione delle spese può essere disposta per compensazione in ragione dell'esito complessivo della controversia.
  • L'estinzione per cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenuta carenza di interesse di entrambe le parti a una decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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