Cassazione Penale, Ordinanza n. 25093/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dei principi richiamati in tema di colpa nella proposizione di impugnazioni inammissibili, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di arma/oggetto atto a offendere. Deduceva vizio di motivazione e mancata prova della condotta materiale di detenzione: sosteneva che l'arma fosse stata rinvenuta casualmente sul luogo dell'aggressione e che il tempo di detenzione fosse comunque troppo breve per integrare la fattispecie contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito perché sostanzialmente reiterativo di una censura già esaminata in appello e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito aveva valorizzato la narrazione delle persone offese, secondo cui l'imputato si era presentato presso la loro abitazione già munito del tubo di ferro; il ricorso non si confrontava con tali argomentazioni e mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, attraverso la riproposizione di stralci testimoniali.
Norme richiamate
La condanna confermata in appello riguarda la contravvenzione di detenzione di arma/oggetto atto a offendere; la Corte non rivede il merito ma verifica soltanto la tenuta logica della motivazione sulla disponibilità materiale dell'oggetto.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione dichiarata inammissibile per profili di colpa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione impugnata.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio probatorio: il ricorrente che si limiti a riprodurre stralci testimoniali per ottenere una diversa lettura dei fatti propone una critica non consentita.
- Quando la sentenza di merito abbia motivato la disponibilità dell'arma o dell'oggetto offensivo sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e di un quadro fattuale coerente, il ricorso che deduca solo l'assenza di prova della detenzione materiale, senza scalfire quelle argomentazioni, è manifestamente infondato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24995/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25014/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25015/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25017/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25018/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25020/2025 del 08/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →