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Sentenza

Sentenza n. 530/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione n. 1226 (prot. uscita n. 13762) del 03.12.2025, a firma del Direttore del Servizio Forniture e Servizi della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, notificata in pari data, avente ad oggetto “Procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di “manutenzione della Rete Radio Regionale (RRR)” afferente alla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna - CIG: B7DFB280A6-Esclusione dalla procedura”; - ove occorra dei seguenti atti, nella parte in cui contribuiscono all'esclusione del ricorrente dalla gara: - verbale della commissione di gara n. 3 del 24.11.2025, n. 4 del 01.12.2025 e n. 5 del 10.12.2025; - nota prot. n. 14700 del 17.12.2025, trasmessa dalla Direzione del Servizio Forniture e Servizi del Centro Regionale di Committenza al R.t.i. Sirius Technology s.r.l. / Sis. & Tec. s.r.l. / Rc Radiocomunicazioni s.r.l.; - degli ulteriori presupposti e/o consequenziali atti e provvedimenti, non conosciuti, tramite i quali la Regione ha deciso di escludere il ricorrente dalla gara d'appalto, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato dalla Regione Sardegna con altro operatore e per conseguire l'aggiudicazione dell'appalto a titolo di risarcimento in forma specifica, con subentro nel contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato.

Giustizia amministrativa202600007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una procedura aperta per il servizio di manutenzione della Rete Radio Regionale, disposta per mancato superamento della soglia minima di sbarramento dell'offerta tecnica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava l'esclusione dalla gara, contestando l'attribuzione di zero punti al criterio relativo al controllo in continuo della rete e il conseguente punteggio complessivo di 45,77, inferiore alla soglia di sbarramento di 48 punti. Con il primo motivo deduceva la violazione dei principi del risultato, della fiducia, della buona fede e della tutela dell'affidamento, nonché della lex specialis, sostenendo che l'offerta tecnica e il piano operativo descrivessero un servizio di monitoraggio H24/365 con presidio umano tramite un Network Operations Center, sicché avrebbe dovuto ottenere i quattro punti previsti dal criterio e raggiungere 49,77 punti. Contestava la valutazione della commissione per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione, lamentando una lettura atomistica dell'offerta anziché un esame complessivo. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 14 del disciplinare e del principio del favor partecipationis, oltre a difetto di istruttoria, violazione del procedimento, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia. Sosteneva che, in presenza di dubbi interpretativi sull'offerta, la commissione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti, anche perché chiarimenti erano stati richiesti per altri criteri, senza lesione della par condicio. Il ricorrente chiedeva inoltre la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e l'aggiudicazione mediante subentro o risarcimento in forma specifica.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla valutazione dell'offerta e all'esclusione. Dopo il rigetto dell'istanza cautelare, motivato in via prima facie dalla coerenza dell'operato della commissione con la lex specialis e dalla mancata individuazione univoca, nell'offerta, dell'impegno a svolgere il monitoraggio mediante presidio in presenza, la stazione appaltante ha aggiudicato la gara a un altro operatore. Il ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo vincolante la dichiarazione del difensore in applicazione del principio dispositivo e non potendo decidere il merito in assenza di interesse alla pronuncia. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023

    criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo

    La procedura era impostata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma la sentenza non esamina nel merito la legittimità della concreta valutazione tecnica.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Invocato dal ricorrente in relazione al potere-dovere della stazione appaltante di chiedere chiarimenti sull'offerta; la questione non è stata decisa per l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione comporta, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione e impedisce al giudice di esaminare il merito della controversia.
  • Quando la procedura di gara prevede una soglia minima di sbarramento, l'attribuzione di un punteggio tecnico inferiore alla soglia può determinare l'esclusione del concorrente; tuttavia, la legittimità della valutazione non può essere scrutinata se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
  • La sopravvenuta aggiudicazione della gara a un altro operatore, unitamente alla dichiarazione del concorrente escluso di sopravvenuta carenza di interesse, conduce alla definizione del giudizio per improcedibilità e non impone l'esame delle censure dedotte contro l'esclusione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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