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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28614/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito del controllo della dichiarazione dei redditi 2014 relativa al periodo d'imposta 2013 presentata da una società, l'Ufficio contestava la deducibilità di alcune componenti negative di reddito per asserita non veridicità, difetto di inerenza, competenza e certezza, emettendo avviso di accertamento. La società attivava prima l'accertamento con adesione e poi la procedura di mediazione/ricorso; nel corso del giudizio l'Ufficio annullava in autotutela parzialmente l'atto per IRAP e IVA. I giudici di merito dichiaravano in parte cessata la materia del contendere e, per il resto, annullavano l'atto per violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000, ritenendo necessario il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dopo il processo verbale di constatazione e non necessaria la prova di resistenza. L'Agenzia ricorreva per cassazione, ma nelle more la società documentava di aver definito la lite con la procedura agevolata di cui alla L. 130/2022; la Corte prendeva atto della definizione e dell'assenza di diniego, rilevando che nessuna parte aveva chiesto la trattazione nei termini previsti.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5 L. 130/2022, rilevando che l'atto era inserito nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 40, comma 4, d.l. 13/2023, e che nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le ha anticipate. È stato inoltre escluso il pagamento del doppio contributo unificato per la ricorrente, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Richiamato dai giudici di merito come base del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio di 60 giorni dopo il PVC; la Corte di cassazione non si pronuncia nel merito della relativa censura per sopravvenuta definizione della lite.

  • art. 2, comma 7, L. 212/2000

    Citato nella sentenza di primo grado come disposizione violata dall'accertamento, ma non oggetto di decisione nel merito in sede di legittimità.

  • art. 5 L. 130/2022

    Costituisce la base normativa della definizione agevolata che ha determinato l'estinzione del giudizio di legittimità; la mancata istanza di trattazione entro il termine previsto comporta l'estinzione del processo.

  • art. 40, comma 4, d.l. 13/2023

    L'inserimento dell'atto nell'elenco trasmesso dall'Agenzia è stato valorizzato come elemento documentale della regolare definizione della controversia secondo la disciplina agevolativa.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato quale possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza nonostante la definizione agevolata, possibilità che nel caso non è stata esercitata.

Massime di principio

  • Quando la controversia di legittimità risulta validamente definita con un meccanismo legislativo di definizione agevolata e nessuna parte chiede la trattazione nei termini previsti, il processo si estingue senza esame dei motivi di ricorso.
  • L'inserimento dell'atto impositivo nell'elenco trasmesso dall'Amministrazione in attuazione della disciplina sulla definizione agevolata può costituire elemento documentale idoneo a dimostrare la regolare definizione della lite, in assenza di diniego.
  • Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la regola speciale richiamata dalla disciplina applicata.
  • Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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