Sentenza n. 706/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire per lavori di ristrutturazione edilizia, unitamente al preavviso di rigetto e al parere endoprocedimentale richiamato per relationem
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego definitivo adottato dal SUAP del Comune di Barletta sulla richiesta di permesso di costruire per interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, nonché il preavviso di rigetto e il parere endoprocedimentale richiamati nel provvedimento finale. Nel corso del giudizio, a seguito di trattative, le parti hanno concluso una convenzione di cessione in permuta delle aree interessate dal presente e da altri contenziosi, finalizzata alla definizione della vicenda amministrativa mediante compensazione volumetrica. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito; il Comune ha aderito alla definizione in rito e alla compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. La convenzione intervenuta nelle more ha fatto venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione sull’impugnazione del diniego del permesso di costruire. Il giudizio è stato definito senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il diniego e gli atti presupposti. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione dell’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda, della natura in rito della decisione e dell’adesione del Comune.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di permesso di costruire per interventi di ristrutturazione edilizia; il giudice non ne esamina l’applicazione nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenute circostanze, viene meno l’interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato unitamente all’art. 35 c.p.a. quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvengono circostanze che fanno venir meno l’interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione nel merito.
- La sopravvenuta definizione convenzionale della vicenda amministrativa può determinare il venir meno dell’interesse alla pronuncia sull’impugnazione, se il ricorrente la dichiara e l’amministrazione aderisce alla definizione in rito.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
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