Sentenza n. 3946/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Caserta, formatosi sulla diffida notificata in data 27.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Caserta sulla diffida a procedere alla sottoscrizione del contratto di concessione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aggiudicataria ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida notificata il 27 novembre 2024, con cui sollecitava la stipulazione del contratto relativo alla concessione della gestione di un parcheggio pubblico interrato. La ricorrente ha dedotto di avere trasmesso la documentazione richiesta dal Comune ai fini della stipulazione, dopo l'aggiudicazione definitiva e l'approvazione del progetto definitivo. In via subordinata ha chiesto la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha contestato che la documentazione necessaria fosse stata integralmente trasmessa. Il giudizio ha quindi riguardato, in concreto, se l'inerzia dell'amministrazione fosse ingiustificata a fronte dell'adempimento degli obblighi documentali propedeutici alla stipulazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. La società si è limitata ad affermare di avere inviato i documenti richiesti con la nota comunale del 24 marzo 2022, ma, a fronte della contestazione dell'amministrazione, non ha fornito la prova dell'effettiva trasmissione. Inoltre, non è stata contestata la necessità dei documenti indicati dal Comune nella nota, né la loro richiesta quale presupposto per la stipulazione del contratto. Dagli atti risultava trasmesso soltanto il progetto esecutivo con il relativo verbale di validazione. L'incompletezza della documentazione ha impedito al Comune di dare corso al procedimento finalizzato alla stipulazione; di conseguenza, il silenzio non è stato ritenuto illegittimo. La domanda subordinata di nomina del commissario ad acta è stata assorbita dal rigetto della domanda principale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'illegittimità dell'inerzia amministrativa presuppone che il privato dimostri di avere adempiuto agli obblighi documentali necessari affinché l'amministrazione possa concludere il procedimento.
- Quando l'amministrazione contesta l'integrale trasmissione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto pubblico e il privato non fornisce la prova dell'avvenuto inoltro, il silenzio non può essere qualificato come illegittimo se l'incompletezza documentale impedisce all'amministrazione di procedere.
- La mancata contestazione, da parte del privato, della necessità dei documenti richiesti dall'amministrazione ai fini della stipulazione rafforza la legittimità dell'arresto procedimentale dovuto alla loro mancata produzione.
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