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Sentenza

Sentenza n. 173/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento della delibera commissariale n.1 del 10 maggio 2022, di approvazione del nuovo PRG di Ortona, laddove confermava la destinazione agricola dei terreni in proprietà, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202200243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera commissariale di approvazione del nuovo PRG, nella parte in cui conferma la destinazione agricola dei terreni della ricorrente, classificati in zona E1 e zona E2

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera commissariale di approvazione del nuovo PRG, deducendo violazione dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e carenza di istruttoria. Ha sostenuto che terreni limitrofi, in precedenza aventi destinazione agricola e ritenuti aventi caratteristiche analoghe, fossero stati classificati con destinazione ricettiva alberghiera, mentre i propri terreni erano stati mantenuti in parte in zona E1 “agricola normale” e in parte in zona E2 “agricola di rispetto ambientale”. Secondo la ricorrente, tale diversa zonizzazione avrebbe violato il principio di omogeneità e avrebbe richiesto una specifica motivazione. Ha inoltre sostenuto che la discrezionalità pianificatoria non potesse tradursi in decisioni arbitrarie.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che le scelte di pianificazione urbanistica comunale sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili soltanto in presenza di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza. Anche la valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare specifici interessi urbanistici appartiene alla discrezionalità amministrativa e non è normalmente censurabile per disparità di trattamento, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. Il giudice ha inoltre precisato che, in caso di nuovo PRG comportante una complessiva ridefinizione urbanistica del territorio comunale, non è necessaria una motivazione specifica per ogni singola previsione, essendo sufficiente una motivazione complessiva delle scelte dell’ente, secondo criteri di sufficienza e congruità. Nel caso concreto, dagli atti e dalle ortofoto emergeva il carattere intrinsecamente agricolo dei terreni della ricorrente, sicché non risultavano superati i limiti di ragionevolezza dell’esercizio del potere pianificatorio. Non era configurabile neppure un legittimo affidamento a una diversa destinazione, poiché il PRG aveva confermato la precedente destinazione agricola. La disparità di trattamento è stata esclusa sia per l’assenza di una coincidenza ictu oculi tra le caratteristiche dei terreni della ricorrente e quelle dei fondi limitrofi, sia perché la ricorrente non aveva provato una concreta vocazione ricettiva alberghiera dei propri immobili. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR non ha ravvisato una violazione riconducibile alle modalità di esercizio del potere pianificatorio comunale.

Massime di principio

  • Le scelte di pianificazione urbanistica comunale sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza.
  • La valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare specifici interessi urbanistici rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e non è censurabile per disparità di trattamento, salvo che emergano errori di fatto o abnormi illogicità.
  • Quando un nuovo piano regolatore ridefinisce complessivamente l’assetto urbanistico del territorio comunale, non è necessaria una motivazione specifica per ogni singola previsione; è sufficiente una motivazione complessiva delle scelte pianificatorie, purché sufficiente e congrua.
  • La conferma della destinazione agricola preesistente non genera, in capo al proprietario, un affidamento tutelabile all’ottenimento di una diversa destinazione urbanistica.
  • La censura di disparità di trattamento nella zonizzazione richiede la dimostrazione di una sostanziale coincidenza delle caratteristiche dei fondi comparati e non può fondarsi sulla mera contiguità o su allegazioni non provate circa la diversa vocazione urbanistica dei terreni.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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