Ordinanza n. 3270/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione del Direttore del Consorzio n. 94 del 30/04/2025, pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio, ed avente ad oggetto: “revoca autorizzazione nr. 499 del 07.05.2003 rilasciata dal comune di Ardea in favore della Casa di riposo denominata “Hotel Selvaggia” ubicata ad ardea via pratica di mare nr. 1”; - ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al predetto provvedimento di revoca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'autorizzazione al funzionamento di una casa di riposo
Esito
Favorevole al resistente (ente procedente e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione del Direttore del Consorzio che ha revocato l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Ardea per la gestione della casa di riposo. Dal testo emergono plurime e gravi criticità, sia gestionali sia strutturali, contestate dall'Amministrazione dapprima con una diffida ad adempiere e poi con il provvedimento di revoca. La ricorrente ha formulato contestazioni ritenute generiche dal giudice e ha fatto riferimento all'avvenuta presentazione, il 9 maggio 2025, di una S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire per adeguare le camere degli anziani ospiti ai requisiti normativi. Tale iniziativa è stata ritenuta tardiva e incompleta, anche per la mancata produzione della comunicazione di fine lavori con gli allegati tecnici. La controversia cautelare riguarda quindi la legittimità e l'efficacia della revoca dell'autorizzazione alla luce delle criticità accertate e dell'asserito successivo avvio degli interventi di adeguamento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia della revoca. Il giudice ha valorizzato la pluralità e gravità delle criticità gestionali e strutturali, puntualmente indicate nella diffida e nel provvedimento impugnato, nonché il fatto che esse fossero emerse da numerosi sopralluoghi delle Autorità competenti. Le generiche contestazioni della ricorrente non sono state ritenute idonee a contrastare tali risultanze. La S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire, presentata solo dopo le contestazioni dell'Amministrazione, è stata considerata tardiva e comunque incompleta, non essendo stata depositata la comunicazione di fine lavori corredata dagli allegati tecnici. Il TAR ha inoltre rilevato che l'integrale adeguamento della struttura ai requisiti della Sezione III.B.3 della deliberazione della Giunta regionale n. 1305 del 2004 costituisce condizione necessaria per il rilascio del nulla osta igienico-sanitario dell'A.S.L. e per la successiva voltura dell'autorizzazione al funzionamento a favore dell'attuale legale rappresentante. È stato fermo l'obbligo dell'ente competente di adottare le misure necessarie per assicurare l'accoglienza e la ricollocazione degli anziani ospiti in strutture adeguate e conformi agli standard assistenziali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Sezione III.B.3 della Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2004, n. 1305
Individua i requisiti di settore ai quali la casa di riposo deve essere integralmente adeguata affinché possano essere rilasciati il nulla osta igienico-sanitario dell'A.S.L. e la successiva voltura dell'autorizzazione al funzionamento.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento di una struttura assistenziale può essere negata quando le gravi criticità gestionali e strutturali risultino puntualmente documentate da diffide amministrative e sopralluoghi delle Autorità competenti e non siano adeguatamente contestate dall'interessato.
- La presentazione tardiva di una S.C.I.A. finalizzata all'adeguamento strutturale della struttura non è, di per sé, sufficiente a superare le criticità poste a fondamento della revoca, soprattutto quando l'iniziativa risulti incompleta per la mancata produzione della comunicazione di fine lavori e della documentazione tecnica.
- L'integrale adeguamento di una casa di riposo ai requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa regionale di settore costituisce presupposto necessario per il rilascio del nulla osta igienico-sanitario e per la voltura dell'autorizzazione al funzionamento.
- Anche quando respinge la tutela cautelare contro la revoca dell'autorizzazione di una struttura assistenziale, il giudice deve tenere ferma la necessità che l'amministrazione assicuri la continuità dell'assistenza, predisponendo l'accoglienza e la ricollocazione degli ospiti in sistemazioni adeguate e conformi agli standard prescritti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 1257/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 233/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 234/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 279/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 280/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 281/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →