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Ordinanza

Ordinanza n. 630/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto emesso dal Questore della Provincia di Napoli in data 21.10.2025, prot. Cat.-OMISSIS- Imm/1^ Sez./Dinieghi/206, con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;

Giustizia amministrativa202600688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dal Questore di Napoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendone la sospensione cautelare. Ha contestato, tra l'altro, la valutazione dell'assenza prolungata dal territorio nazionale, deducendo l'esistenza di giustificazioni connesse alla malattia della madre, alle restrizioni pandemiche e ad obblighi militari. Ha inoltre censurato la motivazione del provvedimento, ritenendola apparente e lamentando che le memorie difensive fossero state liquidate senza adeguata considerazione, nonché richiamato la rilevanza dei legami familiari. L'amministrazione si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che il diniego si fonda sull'assenza continuativa dello straniero dal territorio nazionale per oltre cinque anni, circostanza oggettiva e non contestata, largamente superiore al limite massimo previsto dall'art. 13, comma 4, del d.P.R. 394/1999. Tale durata è apparsa prima facie idonea a interrompere sostanzialmente il legame con il territorio nazionale, rendendo recessiva, nella fase cautelare, la valutazione comparativa dei legami familiari, da approfondire nel merito. Le giustificazioni dell'assenza sono state ritenute astrattamente rilevanti, ma non sufficientemente documentate per dimostrare, allo stato, un comprovato impedimento; il loro carattere decisivo richiede un approfondimento istruttorio nella fase di merito. Le censure procedimentali sulla motivazione apparente delle memorie non sono state considerate decisive, potendo trovare applicazione l'art. 21-octies l. 241/1990, poiché, data la gravità e la durata dell'assenza, il contenuto del provvedimento difficilmente avrebbe potuto essere diverso. Quanto al periculum, il diniego non determina un'espulsione immediata, essendo necessario un successivo autonomo provvedimento espulsivo, impugnabile con specifici rimedi. Nel bilanciamento, è stato ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla gestione ordinata dei flussi migratori e al rispetto delle regole sul soggiorno. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999

    Il limite massimo di assenza dal territorio nazionale rilevante per il rinnovo del permesso di soggiorno è stato ritenuto ampiamente superato; l'assenza prolungata può evidenziare l'interruzione sostanziale del legame dello straniero con il territorio nazionale.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    In sede cautelare, il giudice ha ritenuto astrattamente applicabile la regola dei vizi formali non invalidanti quando, alla luce della gravità e della durata dell'assenza, il contenuto dispositivo del provvedimento difficilmente avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la valutazione della domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, un'assenza continuativa dal territorio nazionale protrattasi per oltre cinque anni, ove oggettiva e non contestata, costituisce elemento prima facie idoneo a fondare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto indicativo di una sostanziale interruzione del legame con il territorio nazionale.
  • Le giustificazioni dell'assenza prolungata, pur astrattamente rilevanti, devono essere adeguatamente documentate e dimostrare un comprovato impedimento; la verifica della loro decisività può richiedere un approfondimento istruttorio incompatibile con una sommaria delibazione cautelare.
  • Nella fase cautelare, la valutazione dei legami familiari dello straniero può essere recessiva rispetto alla rilevanza oggettiva di un'assenza ultr quinquennale, restando demandato alla fase di merito l'approfondimento della ponderazione complessiva degli interessi coinvolti.
  • Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non determina di per sé un'espulsione immediata; poiché l'allontanamento richiede un successivo autonomo provvedimento, impugnabile con specifici rimedi, il pregiudizio cautelare non presenta necessariamente i caratteri di estrema gravità e irreparabilità.
  • La censura relativa alla motivazione delle memorie difensive può non giustificare la sospensione cautelare quando, alla luce dell'oggettiva gravità dell'assenza, risulti prima facie che il contenuto dispositivo del provvedimento difficilmente avrebbe potuto essere diverso, salva la verifica piena nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareVizi formali non invalidantiDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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