Sentenza n. 1454/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa concessione di ogni opportuna misura cautelare - del silenzio rigetto dell’Azienda Sanitaria Avellino di erogazione del trattamento intensivo ABA di 25 ore settimanali domiciliari richiesto con istanze formulate a mezzo pec del -OMISSIS-, censurabile quale diniego implicito in virtù del pronunciamento della Cass. Sez Unite n. 1781/2022 e del Consiglio di Stato sentenza n. 1927/2025; - in ogni caso del silenzio inadempimento dell’Asl Avellino sull’istanza formulata dai ricorrenti a mezzo pec del -OMISSIS- per il tramite del loro procuratore finalizzata ad ottenere la prosecuzione dell’erogazione del trattamento intensivo ABA; - nonché avverso ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivi degli interessi del minore; E per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dall’Asl Avellino sull’istanza del -OMISSIS- avente ad oggetto la richiesta di prosecuzione del trattamento ABA intensivo per un numero di ore non inferiore a 25 settimanali oltre supervisioni e parent training, con conseguente accertamento dell’obbligo di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso; - del diritto del minore-OMISSIS- a continuare a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL Avellino, in via diretta o mediante rimborso spese, il trattamento riabilitativo A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia almeno per altri trentasei mesi, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con l’apporto del supervisore BCBA per ulteriori 3 ore mensili e del parent training per 1 ora settimanale E per la condanna - dell’Asl Avellino a provvedere sull’istanza inviata dai ricorrenti e quindi ad erogare, in via diretta o indiretta, il trattamento riabilitativo intensivo ABA – domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, almeno per altri trentasei mesi, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con l’apporto del supervisore BCBA per ulteriori 3 ore mensili e del parent training per 1 ora settimanale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio dell’ASL Avellino sull’istanza volta a ottenere la prosecuzione del trattamento riabilitativo ABA domiciliare intensivo
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito contro il silenzio dell’ASL Avellino sull’istanza con cui, in vista della scadenza dell’ordinanza cautelare emessa dal giudice ordinario, avevano chiesto una rivalutazione clinica del minore e la prosecuzione del trattamento ABA per almeno 25 ore settimanali, con supervisione BCBA e parent training. Il minore aveva già beneficiato del trattamento in forza di un’ordinanza ex art. 700 c.p.c., divenuta esecutiva, che aveva riconosciuto il diritto alla terapia fino al compimento del dodicesimo anno di età. I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’ASL di provvedere, nonché l’accertamento del diritto del minore alla prosecuzione del trattamento nella misura richiesta e la condanna dell’Azienda all’erogazione diretta o indiretta della terapia. L’ASL ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, sostenendo di avere comunque garantito la continuità assistenziale, senza interrompere il trattamento, e ha evidenziato che la definizione delle modalità e dell’intensità della terapia rientra nella discrezionalità tecnica dei competenti organi sanitari.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda concernente l’erogazione, diretta o per equivalente, di uno specifico trattamento terapeutico individualizzato a carico del servizio sanitario, trattandosi di attività relativa a un pubblico servizio. Ha qualificato l’inerzia dell’ASL come silenzio-inadempimento, non essendo prevista una specifica ipotesi di silenzio-diniego, e ha ritenuto maturato il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento. Il giudice non ha tuttavia riconosciuto direttamente il diritto del minore alla prosecuzione della terapia nella misura quantitativa richiesta, poiché il mutamento delle condizioni anagrafiche e cliniche impone una nuova e autonoma valutazione specialistica sull’attualità del fabbisogno, sull’appropriatezza, sull’intensità e sulle modalità del trattamento. Ha quindi ordinato all’ASL di concludere il procedimento entro 60 giorni, previa convocazione dell’organo competente, visita del minore ed esame della documentazione medica. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale della Campania, con termine di 90 giorni dalla richiesta degli interessati. Per evitare un vuoto di tutela e garantire la continuità assistenziale, ha disposto che, nelle more della decisione dell’ASL o dell’intervento sostitutivo del commissario, permangano gli effetti dell’ordinanza cautelare del giudice ordinario, senza pregiudizio per la discrezionalità tecnica dell’Azienda. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai pubblici servizi, comprese quelle concernenti l’omissione provvedimentale dell’amministrazione sanitaria in materia di trattamenti terapeutici individualizzati.
artt. 31 e 117 d.lgs. 104/2010
Consentono di agire contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione e di ottenere l’ordine di provvedere; nel caso concreto il TAR ha ordinato all’ASL di concludere il procedimento entro 60 giorni e ha previsto la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 26 l. 833/1978
In assenza di una diversa previsione, è stato individuato in trenta giorni il termine per la conclusione del procedimento relativo alle prestazioni di riabilitazione.
art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010
Consente al giudice di adottare le misure idonee a soddisfare la pretesa dedotta, nel rispetto della discrezionalità spettante all’amministrazione; nel caso concreto ha giustificato il mantenimento temporaneo degli effetti dell’ordinanza cautelare civile.
art. 700 c.p.c.
L’ordinanza cautelare emessa dal giudice ordinario aveva riconosciuto il trattamento ABA fino al compimento del dodicesimo anno di età; il TAR ne ha disposto la permanenza degli effetti nelle more della nuova valutazione amministrativa, per evitare un vuoto di tutela.
art. 669-octies, comma 6, c.p.c.
È richiamato quale fondamento dell’ultrattività degli effetti della tutela cautelare civile dopo la conclusione del giudizio cautelare.
Massime di principio
- Le controversie relative alla richiesta di un trattamento sanitario individualizzato, da erogarsi direttamente o mediante rimborso, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando l’omissione dell’amministrazione sanitaria incide sull’organizzazione e sull’erogazione di un pubblico servizio.
- In assenza di una specifica previsione legislativa di silenzio-diniego, l’inerzia dell’azienda sanitaria su un’istanza volta a ottenere l’erogazione o la prosecuzione di un trattamento riabilitativo integra silenzio-inadempimento, azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- Quando il trattamento sanitario era stato riconosciuto in precedenza per un periodo determinato e intervengono mutamenti anagrafici o clinici, l’amministrazione sanitaria non è tenuta a prorogare automaticamente la medesima intensità terapeutica, ma deve svolgere una nuova istruttoria clinica e adottare una decisione espressa e motivata sull’attualità del bisogno, sull’appropriatezza e sulle modalità del trattamento.
- Il giudice amministrativo, in presenza di silenzio-inadempimento dell’amministrazione sanitaria, può ordinare la conclusione del procedimento senza sostituirsi alle valutazioni tecnico-sanitarie riservate all’amministrazione, salvo il controllo sulla completezza dell’istruttoria e sulla legittimità della decisione.
- Per assicurare l’effettività della tutela e prevenire vuoti assistenziali riguardanti minori vulnerabili, gli effetti di una precedente misura cautelare possono essere mantenuti nelle more della nuova determinazione dell’azienda sanitaria o dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta, senza vincolare l’amministrazione quanto all’esito della rivalutazione clinica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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