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Sentenza

Sentenza del 16/11/2017 n. 1585 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

DOGANE - Dazi doganali - Olaf - Valenza probatoria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento e l'irrogazione delle sanzioni relativi a importazioni dichiarate di origine preferenziale indonesiana. Secondo le indagini dell'OLAF, invece, le merci provenivano dalla Cina, con conseguente applicazione di dazi superiori. La società contestava il valore probatorio del rapporto OLAF, invocava il principio dell'affidamento previsto dall'art. 220 del codice doganale comunitario, sosteneva l'effettiva capacità produttiva della società indonesiana e contestava le sanzioni.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso della società. In appello, tuttavia, l'Agenzia delle Dogane ha ottenuto la riforma della sentenza: il giudice ha riconosciuto al rapporto OLAF piena rilevanza probatoria sia nel procedimento amministrativo sia in quello giudiziario, ritenendolo idoneo a dimostrare l'origine cinese delle merci. È stata inoltre ritenuta legittima l'applicazione delle sanzioni per dichiarazione non veritiera sull'origine, poiché tale elemento incide sulla qualità delle merci e sulla quantificazione dei dazi. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 1073/1999

    Tutti gli accertamenti compiuti dall'OLAF hanno rilevanza probatoria nell'Ordinamento Comunitario

    Le risultanze delle indagini OLAF possono essere utilizzate come prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari e possono fondare un avviso di rettifica doganale.

  • Regolamento UE n. 883/2013, art. 11

    A tutte le attività connesse alla tutela degli interessi comunitari contro i comportamenti irregolari perseguibili in sede amministrativa o penale

    La competenza dell'OLAF comprende le indagini esterne e interne finalizzate alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, comprese le frodi relative ai dazi doganali.

  • Art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove deve essere effettuata dal giudice secondo il prudente apprezzamento, senza escludere per principio le risultanze di un rapporto investigativo OLAF.

  • Art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'origine effettiva delle merci e della fondatezza della rettifica può essere assolto dall'Amministrazione mediante una relazione OLAF adeguatamente motivata e documentata.

  • Art. 220 del Codice doganale comunitario

    Il principio dell'affidamento non opera automaticamente quando l'errore o l'irregolarità deriva da dichiarazioni inesatte sull'origine delle merci e quando le verifiche OLAF evidenziano condotte fraudolente.

  • Art. 303, comma 1, TULD

    La sanzione doganale è applicabile anche alle dichiarazioni inesatte relative all'origine delle merci, quando tale elemento incide sulla qualità e sull'ammontare dei dazi dovuti.

  • Art. 8 del D.Lgs. n. 374/1990

    L'origine delle merci può incidere sulla determinazione quantitativa dei diritti doganali e, pertanto, la sua errata indicazione può comportare conseguenze sanzionatorie.

  • Cassazione n. 19780/2013

    Ha riconosciuto la rilevanza probatoria degli accertamenti OLAF nell'ordinamento dell'Unione europea.

  • Cassazione n. 13490/2012

    Ha ritenuto applicabile l'art. 303 TULD anche alle dichiarazioni inesatte riguardanti l'origine delle merci, quando l'origine è collegata alla qualità e alla quantificazione dei dazi.

Massime di principio

  • Un rapporto OLAF, se fondato su verifiche investigative, audizioni delle autorità estere ed esame della documentazione commerciale, può costituire prova sufficiente per una rettifica doganale sull'origine delle merci.
  • L'importatore non può limitarsi a produrre documenti formali o certificati di origine: deve poter dimostrare concretamente la provenienza dichiarata e l'effettiva capacità produttiva del fornitore estero.
  • Il principio di tutela dell'affidamento non protegge l'importatore quando emergono dichiarazioni inesatte, irregolarità o condotte fraudolente nella catena di approvvigionamento.
  • L'origine delle merci non è un dato meramente descrittivo: può incidere sui dazi applicabili e, se dichiarata falsamente o erroneamente, può comportare sia il recupero dei maggiori diritti sia l'applicazione di sanzioni.
  • In presenza di una contestazione sull'origine, è opportuno conservare e verificare preventivamente documentazione produttiva, tracciabilità dei materiali, capacità degli stabilimenti, registri contabili e certificati di origine, poiché la prova documentale deve essere coerente con la realtà produttiva.

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