Sentenza n. 10092/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della nota prot. n. 0045152 del 12-11-2024 del Ministero del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale l''Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Spagna, rigettando l''istanza da quest’ultima presentata ed acquisita al protocollo MIM n. 16203 inoltrata il 28/04/2022; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Spagna per l’insegnamento su posto di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la nota ministeriale con cui era stata rigettata l’istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Spagna per l’insegnamento su posto di sostegno, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e di rinunciare al ricorso, avendo aderito ai percorsi “INDIRE” previsti dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, previa rinuncia alla domanda amministrativa di riconoscimento del titolo estero. Il Ministero non si è opposto e ha prodotto la dichiarazione di rinuncia alla domanda di riconoscimento, chiedendo l’accertamento del sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la dichiarazione non era stata notificata al Ministero almeno dieci giorni prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Ha tuttavia ritenuto che, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., i fatti e gli atti successivi alla proposizione del ricorso, unitamente al comportamento processuale delle parti, dimostrassero il venir meno di un interesse concreto e attuale alla decisione: la ricorrente aveva rinunciato alla stessa domanda amministrativa di riconoscimento e aveva aderito a un diverso percorso formativo. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, viene meno un interesse concreto e attuale alla decisione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
estinzione del giudizio per rinuncia
L’estinzione per rinuncia presuppone il rispetto delle formalità previste dalla disciplina processuale.
art. 84, comma 3, c.p.a.
notifica della rinuncia al Ministero almeno dieci giorni prima dell'udienza
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza per consentire la dichiarazione di estinzione secondo le forme prescritte.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche quando non ricorrono le formalità della rinuncia, il giudice può dichiarare l’improcedibilità valorizzando fatti sopravvenuti univoci e il comportamento processuale delle parti dai quali emerga il venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina delle vicende estintive e dell’improcedibilità del giudizio.
legge 29 luglio 2024, n. 106
La ricorrente ha dichiarato di avere aderito ai percorsi “INDIRE” previsti dalla legge, rinunciando alla domanda di riconoscimento del titolo estero.
Massime di principio
- La mancata osservanza delle formalità prescritte per la rinuncia al ricorso impedisce di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia, ma non preclude al giudice di accertare d’ufficio la sopravvenuta carenza di interesse sulla base di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e del comportamento processuale delle parti.
- La rinuncia alla domanda amministrativa sottostante all’impugnazione, quando comporta il venir meno dell’utilità concreta conseguibile mediante la decisione giudiziale, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.
- L’assenza di opposizione dell’amministrazione e la produzione da parte sua di documentazione confermativa del venir meno dell’interesse possono concorrere, insieme agli atti del ricorrente, a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
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