Cassazione Penale, Sentenza n. 25745/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Il ricorrente aveva presentato reclamo ex art. 35-ter ord. pen. chiedendo una riduzione della pena ancora da espiare per avere subito condizioni di detenzione non conformi all'art. 3 CEDU per un periodo non inferiore a quindici giorni, riferite ai diversi istituti penitenziari nei quali era stato ristretto in successione dal 3 settembre 2020. Il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che l'atto riproponesse gli stessi motivi per sei istituti carcerari diversi. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il vizio di motivazione illogica della declaratoria di inammissibilità, sostenendo che non fosse imposto al detenuto di formulare doglianze separate per ciascun istituto penitenziario. Il Pubblico Ministero concludeva per l'inammissibilità del ricorso, ritenendo corretta la valutazione di assoluta genericità della doglianza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che il Magistrato di sorveglianza non contestava la propria competenza, ma aveva dichiarato l'inammissibilità del reclamo in violazione di legge, in quanto la declaratoria di inammissibilità 'de plano' per manifesta infondatezza è consentita solo quando l'istanza sia identica ad altra già rigettata oppure manchi di condizioni poste direttamente dalla legge, e sempre che non occorrano accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali. Nel caso concreto, la decisione si era invece fondata su una valutazione di genericità della richiesta, cioè su un giudizio che presuppone un vaglio di merito non consentito in quella sede. Per questo il provvedimento è stato annullato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio sul reclamo previa instaurazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354
rimedio di sorveglianza azionabile dal detenuto per ottenere una riduzione della pena ancora da espiare in caso di detenzione in condizioni contrarie all'art. 3 CEDU.
art. 3 CEDU
parametro convenzionale evocato per denunciare condizioni di detenzione non conformi.
art. 677, comma 1, c.p.p.
indica la competenza del magistrato di sorveglianza a provvedere sul reclamo.
art. 666, comma 2, c.p.p.
il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere adottato de plano solo quando l'istanza sia priva dei requisiti imposti dalla legge o sia identica ad altra già rigettata, senza necessità di valutazioni discrezionali.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
norma invocata dal ricorrente per denunciare il vizio di motivazione della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità pronunciato de plano è legittimo solo nei casi tassativi previsti dalla legge e quando l'apprezzamento richiesto sia meramente ricognitivo, non implicando giudizi di merito o valutazioni discrezionali.
- La valutazione di 'genericità' della domanda non può essere utilizzata per dichiarare inammissibile de plano un'istanza se tale apprezzamento richiede un esame cognitivo del contenuto e non la semplice constatazione della mancanza di requisiti legali immediatamente verificabili.
- Il reclamo ex art. 35-ter ord. pen. va esaminato nel contraddittorio quando non ricorrano i presupposti rigorosi per l'inammissibilità immediata; il giudice non può sostituire alla verifica dei requisiti di legge un vaglio anticipato di merito sulla fondatezza delle allegazioni.
- La censura relativa a condizioni detentive contrarie all'art. 3 CEDU deve essere scrutinata in modo da consentire l'accertamento in fatto delle specifiche condizioni allegate, non potendo essere arrestata con una declaratoria di inammissibilità basata su un generico rilievo di ripetitività delle doglianze.
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