Ordinanza n. 1136/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento “in parte qua”, dell’esito del giudizio di avanzamento al grado di Tenente Colonnello per l’anno 2024 di cui alle comunicazioni prot.0044878/2024 dd. 8 maggio 2024 della Guardia di Finanza Centro di Aviazione Ufficio Personale e AA.GG. - Sezione Personale Ufficiali e AA.RR. nonché prot. n.0045391/2024 dd. 9 maggio 2024, con particolare riferimento alla posizione conseguita (9° su 9 con p. 26.75/30 ex aequo con l’8°) e alla scheda di motivazione redatta dai membri della C.O.A. pervenuta dal Comando Generale - I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui il verbale della C.O.A..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito del giudizio di avanzamento al grado di Tenente Colonnello per l’anno 2024, con collocazione al nono posto ex aequo e relativa scheda di motivazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento in parte qua, gli atti relativi al giudizio di avanzamento al grado di Tenente Colonnello per l’anno 2024, contestando in particolare la posizione conseguita, pari al nono posto su nove con il punteggio di 26,75/30, ex aequo con l’ottavo classificato, nonché la scheda di motivazione redatta dai componenti della Commissione ordinaria di avanzamento e il relativo verbale. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio il ricorrente ha chiesto l’acquisizione dei libretti personali propri e del controinteressato, nonché del verbale della Commissione ordinaria di avanzamento.
La decisione
Il TAR, ritenendo necessaria l’acquisizione documentale ai fini della decisione, ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione. Devono essere depositati i libretti personali del ricorrente e del controinteressato, il verbale della Commissione ordinaria di avanzamento e ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per l’esame della controversia. L’Amministrazione deve adempiere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza. L’ordinanza non decide nel merito la legittimità degli atti impugnati e non regola le spese.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 65, comma 3, c.p.a. quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre l’acquisizione della documentazione necessaria per la decisione; sulla base di tale potere è stato ordinato all’Amministrazione il deposito dei libretti personali, del verbale della Commissione ordinaria di avanzamento e di ogni documentazione utile.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia relativa a un giudizio di avanzamento militare richiede la verifica comparativa delle posizioni degli ufficiali, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione il deposito dei libretti personali degli interessati, dei verbali dell’organo valutatore e degli ulteriori atti utili alla disamina della vicenda.
- L’acquisizione istruttoria può essere disposta anche nei confronti della documentazione amministrativa necessaria a ricostruire il procedimento valutativo e la comparazione tra candidato e controinteressato; tale acquisizione non anticipa la decisione sulla legittimità degli atti impugnati.
Come è indicizzato
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