Sentenza n. 324/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- in data 3 luglio 2025, notificato in data 7 luglio 2025, tramite il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa, ha comunicato la revisione del provvedimento d'impiego inizialmente recante l'accoglimento dell'istanza presentata ai sensi della Circolare per i trasferimenti ad istanza di parte - ed. 2025 tesa ad ottenere un trasferimento presso un Ente dislocato nella sede di Santa Maria Capua Vetere; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revisione in senso negativo dell'accoglimento, inizialmente disposto con riserva, dell'istanza di trasferimento presso l'Organizzazione Penitenziaria Militare di Santa Maria Capua Vetere
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il provvedimento con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito aveva rivisto l'esito favorevole della sua istanza di trasferimento, trasformandolo in un diniego motivato nel testo originario con il riferimento a generiche "controindicazioni peculiari per il delicato impiego". Deduceva la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione, la violazione dell'art. 10-bis della medesima legge per omessa comunicazione dei motivi ostativi, la violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 della legge n. 124/2007, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento. In particolare, sosteneva che la documentazione riservata posta a fondamento del diniego fosse stata sottratta alla sua conoscenza, impedendogli di esercitare pienamente il diritto di difesa, e che i fatti risalenti nel tempo richiamati dall'Amministrazione fossero già stati oggetto di sanzione disciplinare e non risultassero più nei documenti matricolari. Chiedeva quindi l'annullamento del diniego o, in subordine, l'integrazione dell'istruttoria mediante acquisizione della documentazione non ostesa.
La decisione
Il ricorso è stato respinto nel merito. Il Tribunale ha ritenuto adeguatamente giustificata la decisione negativa alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione in esecuzione dell'ordinanza istruttoria: il militare era risultato positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi, circostanza considerata ostativa all'impiego presso un istituto penitenziario militare, caratterizzato da elevate esigenze di sicurezza e dalla necessità di personale di condotta irreprensibile. Il giudice ha ritenuto che il provvedimento, pur succintamente motivato in origine, fosse sorretto da un substrato istruttorio pregresso completo e coerente, emerso nel giudizio. La censura relativa all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stata respinta perché il procedimento riguardava la revisione di un precedente accoglimento condizionato alla verifica dei requisiti soggettivi, qualificabile come riesame in autotutela dopo approfondimenti istruttori, e non un'ordinaria istanza di primo avvio; inoltre, l'omissione non aveva comunque compromesso sostanzialmente il contraddittorio, poiché il ricorrente aveva conosciuto in giudizio le ragioni del diniego e aveva potuto controdedurre. È stata respinta anche la censura sull'accesso: l'Amministrazione aveva legittimamente opposto il regime di segretezza dei documenti concernenti i requisiti di sicurezza e, successivamente, aveva reso ostensibile il nucleo essenziale delle motivazioni mediante una relazione dettagliata, senza dover divulgare documenti attinenti alla sicurezza interna della Forza Armata. Le doglianze di difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e disparità di trattamento sono state ritenute assertive e non provate; in particolare, mancava un principio di prova relativo a situazioni analoghe trattate diversamente. La valutazione amministrativa è stata ricondotta all'esercizio di discrezionalità amministrativa e ritenuta immune da vizi logici, essendo fondata su un elemento oggettivo e non contestato. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego alla luce del substrato istruttorio e dei chiarimenti forniti in giudizio, nonostante la motivazione originaria fosse succinta.
art. 10-bis l. 241/1990
L'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi non è stato ritenuto immediatamente applicabile a un procedimento di revisione di un precedente accoglimento condizionato, qualificato come riesame in autotutela; in ogni caso, l'omissione non avrebbe inciso sostanzialmente sul contraddittorio, poi esercitato in giudizio.
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
Il diritto di accesso è stato ritenuto recessivo rispetto alle esigenze di riservatezza connesse alla sicurezza interna della Forza Armata, ferma la possibilità di rendere conoscibile il nucleo essenziale delle ragioni del provvedimento.
art. 42 l. 124/2007
La classificazione di segretezza della documentazione concernente i requisiti di sicurezza è stata ritenuta compatibile con la limitazione dell'accesso, in ragione della natura sensibile delle informazioni.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
Massime di principio
- Nel procedimento di trasferimento del personale militare verso strutture caratterizzate da elevate esigenze di sicurezza, la positività documentata all'assunzione di sostanze stupefacenti può costituire, secondo la valutazione dell'Amministrazione, un presupposto oggettivo ostativo all'assegnazione, ove la funzione richieda personale di condotta irreprensibile.
- La revisione negativa di un precedente accoglimento condizionato alla verifica dei requisiti soggettivi può essere qualificata come riesame in autotutela, con conseguente non immediata applicabilità dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
- L'eventuale omissione della comunicazione dei motivi ostativi non determina l'illegittimità sostanziale del provvedimento quando, nel successivo giudizio, l'interessato abbia conosciuto le ragioni della decisione e abbia potuto esercitare pienamente le proprie difese, purché il contraddittorio risulti sostanzialmente assicurato.
- Le esigenze di sicurezza interna delle Forze armate possono giustificare la sottrazione all'accesso dei documenti classificati o comunque sensibili, purché l'Amministrazione renda conoscibile il nucleo essenziale delle ragioni poste a fondamento del provvedimento, consentendo il controllo giurisdizionale senza divulgare informazioni la cui diffusione possa compromettere la sicurezza dell'organizzazione o del personale.
- Le valutazioni amministrative sull'idoneità del personale militare a ricoprire incarichi connotati da particolari esigenze di sicurezza sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, dell'erroneità dei presupposti, del difetto di istruttoria o dell'arbitrarietà; in presenza di elementi oggettivi e di un'istruttoria coerente, la valutazione resta immune da censura.
- La disparità di trattamento non può fondarsi su una mera allegazione: chi la deduce deve offrire almeno un principio di prova dell'esistenza di situazioni analoghe trattate diversamente.
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