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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10012/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano in Cassazione il dispositivo della sentenza della Corte d'Assise di Taranto del 31/05/2021, lamentando l'abnormità del provvedimento nella parte in cui li condannava, in solido con altri imputati, al risarcimento del danno anche con riferimento a ipotesi di reato diverse da quelle per cui era stata riconosciuta la loro responsabilità.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., per intervenuta rinunzia da parte di Adolfo Buffo, Cosimo Giovinazzi e Antonio Colucci. La Corte ha inoltre rilevato che, nelle more, la Corte d'Assise aveva corretto il dispositivo ai sensi dell'art. 130 c.p.p. per errori materiali. In ragione della rinunzia e della giurisprudenza richiamata, non è stata disposta condanna per le spese né il pagamento a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. d)

    art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando l'interesse alla decisione viene meno; nella prassi interpretativa qui richiamata la rinunzia al ricorso determina l'inammissibilità senza conseguente condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria.

  • Codice di procedura penale, art. 130

    Consente alla Corte di correggere errori materiali nel dispositivo della sentenza; tali correzioni possono intervenire 'nelle more' e incidere sulla situazione processuale senza che ciò comporti automaticamente oneri per il ricorrente che abbia rinunciato.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezmuves)

    Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308

    Giurisprudenza che afferma il principio secondo cui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinunzia non comporta condanna alle spese né pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

  • Cassazione, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021 (Lombardi)

    Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785

    Conferma l'orientamento secondo cui la rinunzia sopravvenuta al ricorso esclude la responsabilità per le spese e per la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

  • Sezioni Unite e altre pronunce richiamate

    Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta); Sez. U, ord. n. 20 del 09/10/1996 (Vitale); Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013 (Scaricaciottoli); Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 (Oliverio); Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006 (De Mitri)

    Giurisprudenza consolidata che delimita gli effetti della rinunzia al rimedio di impugnazione e l'assenza di condanna per le spese o per sanzioni pecuniarie quando l'interesse alla decisione viene meno per scelta del ricorrente.

Massime di principio

  • La rinunzia al ricorso per cassazione determina, di regola, l'inammissibilità dello stesso per sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione.
  • La sopravvenuta rinunzia non configura una soccombenza e, secondo la giurisprudenza consolidata, non comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.
  • Se il giudice di merito corregge errori materiali nel dispositivo ai sensi dell'art. 130 c.p.p. nelle more del giudizio di legittimità, tali correzioni possono neutralizzare alcune delle ragioni di doglianza senza che il ricorrente debba sopportare oneri se poi rinuncia al gravame.
  • Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare le correzioni intervenute sul provvedimento impugnato e le conseguenze processuali della rinuncia (perdita dell'interesse, impossibilità di riproporre lo stesso motivo salvo casi particolari).
  • La rinuncia volontaria è diversa dall'estinzione per sopravvenuta impossibilità: la distinzione è rilevante ai fini degli effetti sulle spese e sulle eventuali sanzioni pecuniarie.

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