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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2732/2022 del 28/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008. Per il 2007: recupero a tassazione di costi per euro 4.098.412,00 per indebita deduzione di perdite su crediti (svalutazioni ritenute eccedenti i limiti normativi) e recupero IVA relativo all'adeguamento spontaneo dei ricavi agli studi di settore. Per il 2008: recupero a tassazione di euro 4.660.711,00 per omessa fatturazione connessa alla cessione del macchinario PM2, poiché l'acquirente (Recard) al momento della retrovendita/riacquisto aveva rinunciato a un credito preesistente, che l'ufficio riteneva dovesse essere computato nel corrispettivo imponibile

La decisione

La Corte rigetta il ricorso principale proposto dalla Cartiera Fenili (confermando in massima parte la decisione di merito sul 2007), ma accoglie in parte il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate con riferimento all'anno 2008 (IVA). La Corte di Cassazione ritiene che la rinuncia al credito da parte dell'acquirente costituisca corrispettivo rilevante ai fini IVA e, pertanto, la decisione della CTR che aveva escluso l'imponibilità sul punto viene cassata; la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione per nuovo esame sulle questioni residue. Il terzo motivo dell'Agenzia è dichiarato inammissibile; le spese e gli adempimenti processuali sono demandati al giudice di rinvio

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), artt. 3, 21, 23, 24, 11

    La Corte interpreta la disciplina IVA nel senso che la rinuncia al credito integra una "prestazione" o comunque un corrispettivo rilevante ai fini IVA (richiamando anche la nozione unionale). L'art.11 (permute) e l'art.24 (variazioni) supportano la tassabilità anche in assenza di pagamento in denaro.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 86, comma 5

    La norma agevolativa sulle plusvalenze in procedure concorsuali (esclusione dalla tassazione delle plusvalenze) ha portata limitata alle imposte dirette e non trova estensione automatica all'IVA; pertanto non ostacola la tassabilità IVA della rinuncia al credito.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 1

    Il richiamo al principio che l'atto dell'amministrazione deve allegare i documenti richiamati vale solo per atti che il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza; la motivazione "per relationem" è ammessa quando il contribuente ha già conoscenza del contenuto del verbale (p.v.c.).

  • Art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disciplina delle notificazioni prevista per l'avviso di accertamento comporta l'applicazione, per analogia, delle regole sulle nullità e sulle sanatorie delle notificazioni: la tempestiva proposizione del ricorso può sanare la nullità per raggiungimento dello scopo, se non pregiudica il diritto di difesa e avviene nei termini decadenziali.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    Richiamato in relazione alla sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.).

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181

    Disciplina l'applicabilità dei parametri e degli studi di settore; la Corte ricorda le condizioni di applicazione e le cause di esclusione rilevanti per valutare l'adeguamento dei ricavi.

  • D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, art. 4, comma 1

    i parametri non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione degli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998 n.146 tra le quali sono menzionate: - ammontare dei ricavi dichiarati superiori a €. 5.164.569,00 (dal 1° gennaio 2007 i ricavi devono superare 7,5 milioni di euro); - periodo di non normale svolgimento dell'attività in quanto la società è in liquidazione ordinaria o in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare; - altre soluzioni di non normale attività

    Norma sulla esclusione dagli studi di settore/parametri; la Corte osserva che la società non ha reso autosufficientemente provato l'esclusione per il 2007.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5

    Richiamato con riferimento ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (omesso esame di fatto decisivo) dopo le modifiche normative: il vizio deve essere dell'entità prevista dalla norma riformulata.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (riferimento alle modifiche procedurali)

    La riformulazione dell'art.360 c.p.c. si applica al giudizio tributario e restringe la possibilità di censura della motivazione in Cassazione; la Corte applica queste regole ratione temporis.

Massime di principio

  • Notifica e sanatoria: la tempestiva impugnazione dell'avviso da parte del destinatario può sanare un vizio di notifica ("raggiungimento dello scopo"), purché il contribuente abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto entro i termini decadenziali e il vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa.
  • Motivazione "per relationem": l'avviso di accertamento può motivare per relationem richiamando il verbale della Guardia di Finanza quando il contribuente abbia già integrale conoscenza del verbale; ciò non viola il diritto di difesa se non impedisce il contraddittorio.
  • Perdite su crediti: la deducibilità di perdite su crediti, al di fuori di una procedura concorsuale, richiede elementi "certi e precisi" che provino l'insolvenza o l'esigibilità difficile già nell'esercizio cui la perdita si riferisce; si tratta di valutazioni di fatto difficilemente sindacabili in Cassazione.
  • Adeguamento ai parametri e IVA: l'adeguamento volontario dei ricavi ai parametri/studi di settore può configurare un riconoscimento di maggior reddito anche ai fini IVA; una correzione spontanea in dichiarazione può essere considerata manifestazione di volontà reddituale rilevante per l'imposizione indiretta.
  • Rinuncia al credito come corrispettivo: la rinuncia di un credito da parte dell'acquirente costituisce, in linea con giurisprudenza nazionale e comunitaria, una prestazione o attribuzione patrimoniale suscettibile di assoggettamento a IVA come componente del corrispettivo della cessione, salvo specifiche esenzioni normativamente previste.
  • Limiti dell'agevolazione TUIR rispetto all'IVA: agevolazioni o esclusioni operate per le imposte dirette (es. art.86, comma 5 TUIR) non si estendono automaticamente all'IVA in assenza di una disciplina espressa; l'IVA segue la propria autonoma disciplina sostanziale.
  • Vincoli della Cassazione sul vizio motivazionale: dopo le riforme processuali, la Corte di legittimità sindaca la motivazione solo in presenza di gravi anomalie formali o omessa considerazione di fatto decisivo nei termini più rigorosi previsti dalla normativa.

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